Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni di vita del bambino o fino ai tre anni d'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare. Per "ingresso nel nucleo famigliare" si intende la data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva. L'assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L'affidamento preadottivo è quel periodo di convivenza antecedente alla pronuncia definitiva di adozione, in cui il bambino convive con la coppia aspirante alla sua adozione), disposto dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2017. Se il figlio è stato adottato nel triennio 2015-2017 ma è entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta comunque per un triennio, ma a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'agevolazione spetta a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 Euro.

Il bonus viene erogato su domanda del genitore, anche affidatario, in possesso anche dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, con permesso di soggiorno UE;
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
Se il genitore richiedente è un minore, o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata da legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I requisiti, tuttavia, devono essere posseduti dal genitore minore o incapace.


Bonus bebè: a quanto ammonta

Il bonus è pari a:
960 Euro annui (80 Euro al mese) se il valore dell'ISEE non è superiore a 25.000 Euro annui;
1.920 Euro annui (160 Euro al mese) se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000 Euro annui;
spetta per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso del minore nel nucleo familiare fino al compimento del terzo anno d'età del bambino o fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare.

L'assegno è erogato per un massimo di 36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati in famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, il bonus è riconosciuto per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.


Bonus bebè: come inviare la domanda

Per poter fruire dell'agevolazione occorre presentare apposita domanda entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare (per affidamento preadottivo o adozione).

Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.

Ai fini del computo dei 90 giorni si fa riferimento all'art. 2963 del C.c., secondo cui il termine si computa secondo il calendario comune, non si conta il giorno iniziale e il termine avviene con lo spirare dell'ultimo istante del giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda va presentata telematicamente all'INPS, mediante:
il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:
Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè
il Contact Center Integrato ai numeri:
803164 numero gratuito da rete fissa;
06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:
Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè --> Consultazione domande -->Documenti correlati

L'INPS provvede al pagamento del bonus bebè

Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili di 80 Euro (160 Euro per ISEE non superiore a 7.000 € annui), secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde alle mensilità maturate fino a quel momento.


Bonus bebè: cause di decadenza

Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:
Decesso del figlio
Revoca dell'adozione
Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
Affidamento del minore a terzi
L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.

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