Le spese sostenute per i premi di assicurazione sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% - art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.
Ai fini della detraibilità è importante distinguere a seconda che si tratti di:
premi relativi a contratti di assicurazione stipulati/rinnovati fino al 31.12.2000. Tali premi fruiscono della detrazione IRPEF del 19% a condizione che il contratto di assicurazione:
abbia durata non inferiore a 5 anni dalla data di stipula;
non consenta la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.
             Per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000 sono detraibili anche:
             - i premi delle assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto;
             - i premi pagati all’estero o a compagnie estere.
premi relativi a contratti di assicurazione stipulati/rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. In tal caso è possibile fruire della detrazione solo se l’assicurazione ha per oggetto:
il rischio di morte;
il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
             E' necessario inoltre che il contratto di assicurazione:
             - preveda la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato;
             - non ammetta la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione.

Premi assicurativi: regole di detrazione in Unico 2015

Dal 2014 sono stati introdotti due diversi limiti di detraibilità:
530 Euro per i premi relativi a assicurazioni:
aventi ad oggetto rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (dal 2001);
vita e contro infortuni stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000;
1.291,14 Euro al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni rischio morte o invalidità permanente di cui sopra, per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
In presenza di premi che coprono sia il rischio morte e invalidità (limite di 530 Euro) sia il rischio di non autosufficienza (limite di 1.291,14 Euro), l'importo massimo su cui calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 Euro.

A seguito di queste novità, in vigore dal 2014, nel modello Unico PF 2015 sono stati introdotti due nuovi codici, "36" e "37", sostitutivi del precedente codice "12", da indicare nei righi generici compresi tra RP8-RP14.
Il nuovo codice 36 riguarda i premi versati nel 2014 relativi a:
assicurazioni rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (per contratti stipulati dal 2001);
vita e contro infortuni stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000;
nel limite di 530 Euro.

Il nuovo codice 37 riguarda i premi versati nel 2014 relativi ad assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, nel limite di 1.291,14 Euro al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni rischio morte o invalidità permanente.

Premi assicurativi, alcune regole da ricordare

Ai fini della detraibilità conta la data di pagamento del premio (quindi 2014 per Unico 2015), a prescindere dalla scadenza.
Il contribuente può detrarre il premio non solo se egli è contraente e assicurato, ma anche se:
il contribuente è il contraente dell'assicurazione e l'assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico;
il contraente e l'assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico
E' necessario inoltre conservare:
la ricevuta di pagamento del premio;
il contratto di assicurazione o il prospetto rilasciato dall'assicurazione attestante i dati del contraente e assicurato, il tipo e la decorrenza del contratto, gli importi fiscalmente rilevanti.

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