Da lunedì 25 maggio, il transito degli esportatori abituali alla frontiera diventa veramente light: niente più copia cartacea della dichiarazione d’intento e nemmeno della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate. Agli interessati basterà comunicare telematicamente alle Dogane il numero della dichiarazione che, a quel punto, avrà efficacia per tutte le operazioni di export e di import effettuate nell’anno.
L’ulteriore semplificazione è stata sancita con la nota del 20 maggio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo la messa a punto del “dialogo” tra le banche dati delle due agenzie fiscali.

Dopo un breve riepilogo delle disposizioni che hanno condotto alla concreta realizzazione dell’agevolazione “documentale” (articolo 20 del Dlgs 175/2014 e risoluzione 38/2015), le Dogane fanno sapere di aver eliminato ogni ostacolo alla possibilità di ammettere le dichiarazioni cumulative riguardanti operazioni di importazione e, quindi, di essere pronte ad accogliere in toto le novità in materia di presentazione delle lettere d’intento.
Novità così sintetizzabili: da quest’anno, l’esportatore abituale (e non più il suo fornitore) che intende effettuare operazioni usufruendo del regime di non imponibilità Iva deve, preventivamente, trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento utilizzando l’apposito modello (vedi “Un modello da esportatori abituali: è quello per le lettere d’intento”) e, successivamente, consegnarla al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria. Questa procedura riguarda sia le esportazioni sia le importazioni (vedi “Lettere d’intento: ne basta una per diverse operazioni di import”).

In sostanza, l’accesso alla banca dati delle dichiarazioni d’intento, gestita dall’Agenzia delle Entrate, ha consentito all’Amministrazione doganale di individuare e risolvere una serie di intoppi tecnici, dovuti essenzialmente agli errori effettuati nelle “lettere” dagli interessati, che impedivano il “dialogo” tra il database delle Entrate e quello “Aida” delle Dogane. Ora parlano la stessa lingua e l’agevolazione può andare a regime.

Aida è un sistema che, in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l’esistenza e la validità della lettera di intento, la capienza del plafond Iva (sulla base dell’importo inserito nella dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate) e la corrispondenza tra i dati dell’importatore e quelli del dichiarante. In caso di incongruenze, naturalmente, il sistema rigetta l’operazione. Poi, una volta risolte le eventuali “incoerenze”, Aida comunica, in tempo reale, con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Quando è tutto ok, il plafond disponibile viene automaticamente ridotto dell’importo effettivamente utilizzato, avvalendosi dello specifico “conto a scalare” imputato all’esportatore abituale.

La gestione “meccanica” del plafond fa della semplificazione una supersemplificazione. Il suo controllo non sarà più onere dell’operatore: il plafond verrà “speso” direttamente dal sistema Aida.



Fonte: Agenzia Entrate

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