La triangolazione, come detto nella sintesi, è un operazione nella quale concorrono tre soggetti ben distinti e legati fra loro da particolari rapporti giuridici.
La triangolazione è infatti inquadrabile giuridicamente nell’art. 1478 del Codice Civile – Vendita di cosa altrui.

L’art. 1478 c.c. dispone che:
”Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.

All’interno dell’istituto della vendita di bene altrui si distingue tra vendita espressamente dichiarata di bene altrui e vendita non espressamente dichiarata di bene altrui.
In caso di vendita di bene altrui dichiarata, il venditore:
dichiara, in modo chiaro ed esplicito all’acquirente che il bene non è di sua proprietà, ma è di proprietà di un terzo e, contemporaneamente,
si obbliga ad acquisire la proprietà del bene dal proprietario reale per poi trasferire la proprietà del bene all’acquirente.
Nel caso di vendita di cosa altrui non dichiarata il venditore non esplicita la situazione in base alla quale il bene non è nella propria sfera giuridica.
Trasferendo tali aspetti giuridici all’ambito IVA si individuano nella normativa dell’Imposta sul Valore Aggiunto le seguenti operazioni:

Le operazioni triangolari possono essere di due tipi:
Extracomunitarie, nelle quali sono coinvolti soggetti non residenti nell’UE, oltre all’operatore italiano;
Intracomunitarie, nelle quali sono coinvolti soggetti residenti nell’UE, oltre ovviamente all’operatore italiano.
Le triangolazioni extracomunitarie

Le operazioni triangolari di cui al presente lavoro vengono trattate dall’art. 8, comma 1, d.P.R. 633/1972, al fine di comprendere meglio la loro natura, descriviamo prima brevemente tutte le operazioni contenute nell’art. 8 citato.

Art. 8, comma 1, d.P.R. 633/1972
Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:
le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura;
le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.
Come visto, l’art. 8, co.1, d.P.R. 633/1972 qualifica le cessioni all’esportazioni come non imponibili e ne illustra immediatamente al comma 1 le caratteristiche e le casistiche principali.

Da una prima analisi emerge che le cessioni all’esportazione riguardano:
essenzialmente beni ceduti (non servizi, trattati eventualmente per analogia nell’art. 9, d.P.R. 633/1972, oppure dagli artt. Da 7-ter a 7-septies d.P.R. 633/1972);
operazioni dove sono coinvolti, oltre all’operatore italiano, anche uno o più soggetti non residenti nel Territorio italiano.

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