No agli sconti Irap per i rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato e per i compensi corrisposti ai soci di una Srl per l'attività di amministratore.

Questa la conclusione cui giunge l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132/E del 4 aprile, rispondendo all'interpello presentato da un'impresa artigiana, costituita sotto forma di Srl, in cui due soci svolgono anche attività di amministratori della società, percependo il relativo compenso.

L'impresa, richiamandosi al Tuir (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), che assimila, sotto il profilo fiscale, a quello di lavoro dipendente il reddito proveniente dalle collaborazioni coordinate e continuative e i compensi relativi a incarichi di amministratore, sindaco o revisore, chiede di poter usufruire delle deduzioni dalla base imponibile Irap relativa alle retribuzioni erogate ai due soci.

La Srl sostiene che l'attività di amministratore svolta dai due soci è perfettamente assimilabile al lavoro a tempo indeterminato perché svolta con carattere di continuità e perché la qualifica di soci non ha un limite temporale.

L'Agenzia non accoglie la soluzione prospettata, precisando che, anche se in base al Tuir le modalità di determinazione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa (e dei compensi corrisposti per attività di amministratore) sono assimilate, ai fini delle imposte dirette, a quelle del lavoro dipendente, tale assimilazione non è valida a tutti gli effetti di legge. Concetto che era già stato espresso dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 57/2001.

In particolare, le agevolazioni relative alla base imponibile Irap, introdotte dalla Finanziaria 2007 con l'obiettivo di ridurre il costo del lavoro sostenuto dalle imprese, sono esclusivamente rivolte ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Esse prevedono una deduzione di 4.600 euro (5.000 per il periodo d'imposta 2007) su base annua, per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Non sono applicabili, quindi, né alle collaborazioni coordinate e continuative né ai compensi percepiti dai soci per l'attività di amministratore.

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