La pretesa dell'Amministrazione finanziaria, relativa alla somma dovuta da una società per tardivi e/o insufficienti versamenti a seguito di presentazione di istanza di condono ex art. 49 legge n. 413 del 1991, deve essere portata a conoscenza del contribuente - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, essendo rilevante non la data di formazione od esecuzione del ruolo ma quella della notifica della cartella esattoriale.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 18/12/2006, n. 27086)

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