Pc ai docenti
Dopo due anni di facilitazioni, per la maggior parte in forma di sconti e agevolazioni, indirizzate a chi lavora nel mondo della scuola per l'acquisto di pc, la Finanziaria 2007, ai commi 296 e 297, ha previsto la possibilità di detrarre, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 19 per cento della spesa sostenuta per comprare un computer nuovo di fabbrica. Il beneficio, per l'anno 2007, spetta agli insegnanti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche se non di ruolo ma con incarico annuale, e ai docenti delle università statali. L'opportunità è valida per un unico acquisto e su un importo massimo di spesa di mille euro.

Non si tratta di detrazione, ma merita comunque una segnalazione, l'inserimento nella manovra, al comma 298, di un Fondo di 10 milioni di euro che servirà a offrire un contributo ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli a progetto, per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2007, per comprare un pc nuovo. Con un successivo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno individuati i criteri, le modalità e i limiti relativi all'assegnazione dei contributi.

Naturalmente, ai fini della detrazione o dell'erogazione del contributo, gli interessati dovranno conservare la documentazione attestante gli oneri sostenuti.

I giovani e lo sport
Entrano a far parte delle spese detraibili (comma 319), per la prima volta, quelle sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture dedicate alla pratica sportiva dilettantistica: palestre, piscine e altri impianti con caratteristiche individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, o ministro delegato, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Sarà detraibile il 19 per cento delle stesse, nei limiti di un importo massimo di 210 euro.

Gli universitari "fuori sede"
Nello stesso comma 319, anche un sostegno "economico" agli studenti costretti ad allontanarsi dalla propria residenza per poter completare, con la laurea, il ciclo di studi. E' il caso degli iscritti a università collocate in comuni distanti almeno 100 chilometri da quello di residenza e, comunque, in una diversa provincia. Sarà detraibile il 19 per cento della spesa per l'affitto di immobili ubicati nel comune dove ha sede l'università o in quelli limitrofi. L'agevolazione si applica su un importo massimo di 2.633 euro.
La norma prevede che i canoni di locazione debbano essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 1998; è scomparsa, pertanto, la limitazione contenuta nel primo impianto della manovra che faceva riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della stessa legge, disciplinanti i contratti d'affitto a canone concordato.

Le badanti
Gli sconti, già previsti dalla precedente normativa, sotto forma di deduzioni dal reddito delle spese sostenute per l'assunzione di personale addetto all'assistenza delle persone non autosufficienti, vengono trasformati in detrazioni d'imposta (comma 319) nella misura del 19 per cento su un importo non superiore a 2.100 euro. La condizione posta per usufruire del beneficio è che il reddito complessivo non vada oltre i 40mila euro.

Proroga di benefici
Confermate - dal comma 400 della legge 296/2006 - le disposizioni contenute nella Finanziaria dello scorso anno al comma 335. Si tratta dell'opportunità concessa alle famiglie con bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni di detrarre il 19 per cento delle rette pagate (fino a un importo massimo di 632 euro) per la frequenza dell'asilo nido, non importa se pubblico o privato, per ogni figlio. L'agevolazione, che è quindi prorogata per l'anno d'imposta 2006 (pertanto, da far valere nella prossima dichiarazione dei redditi), è concessa soltanto a chi ha effettivamente sostenuto la spesa.
Sull'argomento, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 6/E del 2006, specificò che:

  • "costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori. Il disposto normativo del comma 335 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo. Pertanto è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato
  • le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l'asilo nido
  • la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta …, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono. Poiché il comma in commento stabilisce un tetto massimo di spesa di 632 euro annui per ogni figlio, lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro
  • la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. Si evidenzia, inoltre, che le spese in discorso devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione. Si ritiene, infine, che, per quanto concerne le spese cui si riferisce la disposizione in commento, la documentazione dell'avvenuto pagamento possa essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento".

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