D: Ai fini della normativa delle indagini finanziarie, qual è l'inquadramento giuridico degli agenti in attività finanziaria (v. cod. 9 tabella allegato 3 al Provvedimento)?
R: Questa categoria è definita dagli articoli 1, 2 e 3 del D. lgs. n. 374/99. Tali soggetti svolgono, oltre all'attività finanziaria di cui all'art. 106 del T.U.B., anche altre  attività come custodia e trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, esercizio di case d'asta, recupero crediti, ecc..
La maggior parte dei 25.000 soggetti, che svolgono tale attività, sono agenti pluri o mono mandatari di intermediari già individuati  con gli altri codici della tabella allegato 3 al provvedimento (in particolare codici 3 - 4 - 12 - 13 - 14). Conseguentemente essi non sono obbligati, analogamente ai mediatori creditizi, alla richiesta della casella di posta elettronica certificata e le informazioni sui soggetti da sottoporre a controllo non saranno fornite direttamente da loro, ma dall'intermediario per conto del quale essi agiscono.
La richiesta di indagini, quindi, sarà autonomamente rivolta solo a quegli agenti che hanno fornito la casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) in quanto agenti in proprio di attività finanziaria, per tale motivo iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B., quali titolari di piccole attività consistenti nella concessione di prestiti e nell'effettuazione di servizi di pagamento o di money transfer. Il provvedimento UIC del 21/12/2001 indica l'attività di agente in attività finanziaria come compatibile con quella di cambiavalute (codice 7 della tabella allegato 3 al provvedimento).
D: Ai fini della normativa delle indagini finanziarie, qual è l'inquadramento giuridico degli addetti al commercio in oro (v. codice 10 tabella allegato 3 al provvedimento)?
R: Le attività di tali operatori sono disciplinate dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. Essi sono da annoverare tra i soggetti interessanti solo se la loro attività può dare origine ad operazioni finanziarie vere e proprie, come prestiti in oro, creazioni di garanzie, ecc..
Sono esclusi, ai fini delle indagini finanziarie, i soggetti che acquistano oro per attività di lavorazione per uso industriale ed artigianale che, pertanto, non hanno l'obbligo di comunicazione della casella di PEC e non potranno essere destinatari delle richieste.
D: Come vanno gestite le richiesta di proroga?
R: Per la proroga di 20 giorni dei termini di validità delle risposte agli Uffici, gli intermediari effettueranno le richieste in modalità cartacea, via posta ordinaria o via fax, indirizzandole all'organo competente che ha concesso l'autorizzazione.
D: Quali sono i dati da acquisire nel caso di operazioni effettuate da un soggetto non residente?
R: In caso di NON RESIDENTI privi di codice fiscale, vanno rilevati i dati anagrafici come previsto dall'art. 6  secondo comma, del DPR n. 605/73. In generale gli Uffici effettuano la richiesta su un soggetto non residenteutilizzando un C.F. d'ufficio.
D: Le causali con codice 200 e 300 sono valide per tutti gli operatori finanziari?
R: Le causali 200 e 300 della tabella delle operazioni (allegato n. 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22/12/05) pur riguardando nello specifico rispettivamente Fiduciarie e SGR, sono valide anche per le altre tipologie di intermediari. La suddetta tabella nel suo insieme vale, infatti, per tutti gli intermediari (vedi all. 3 del citato Provvedimento) dato che oltre a Fiduciarie e SGR altri intermediari potrebbero svolgere una o più delle operazioni previste ai codici 200 e 300.
D: Ai fini delle indagini finanziarie, come va gestita la cessazione dell'attività dell'operatore finanziario nel caso di fusione con incorporazione in un altro intermediario?
R: Il caso in questione rappresenta una delle possibili variazioni di cui al punto 6 del Provvedimento. Si precisa che tutte le variazioni vanno comunicate entro 30 giorni dalla loro verificazione. Dalla comunicazione decorrono ulteriori 30 gg. per l'effettiva acquisizione della variazione al Registro Elettronico degli indirizzi. Ne discende che l'operatore è tenuto, in ogni caso, a mantenere attiva la PEC per almeno 30 giorni. Le richieste inviate nel suddetto termine al vecchio indirizzo dovranno pertanto essere gestite tenendo conto dell'efficacia differita delle modifiche. In particolare, in fase di risposta l'operatore che cessa l'attività dovrà indicare i propri dati e non quelli della nuova entità, e dovrà rispondere dal vecchio indirizzo qualora allo stesso pervengano richieste di indagine degli Uffici. Ne consegue, inoltre, che trascorso il suddetto termine, le indagini finanziarie relative al vecchio intermediario saranno oggetto di richiesta nei confronti del nuovo incorporante, che ne acquisisce il relativo archivio.
In relazione alle modalità di effettuazione della comunicazione, è opportuno distinguere alcune ipotesi.
Nel caso in cui sia un solo soggetto ad essere incorporato in un operatore preesistente, la comunicazione, va effettuata tramite il canale Entratel. I dati da inserire nel tracciato record sono quelli relativi ai soggetti interessati dalla fusione.
Nel caso in cui siano più soggetti ad essere incorporati, oltre alla comunicazione tramite Entratel, da effettuare in relazione alla nuova entità, è necessario procedere ad un richiesta di cessazione di indirizzo PEC da inviare all'Agenzia delle Entrate (alla Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Ricerca dati e notizie – Via Colombo n. 426 – 00145 Roma) con raccomandata a/r indicando tutte le circostanze relative alla fusione, con particolare riferimento a quelle relative ai soggetti per cui la cessazione è richiesta (ad es. protocollo Entratel della comunicazione della vecchia PEC, codice fiscale, vecchio indirizzo PEC, ecc.)

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