I nuovi limiti per l'applicazione del regime di esonero nel settore agricolo, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 del Dpr 633/1972, sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. Questo uno dei tanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 19 gennaio, a commento del decreto legge n. 262 del 3/10/2006, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2006, n. 286.
Com'è noto, l'articolo 2, comma 31, del citato Dl ha apportato alcune modifiche alla disciplina agevolativa in questione, introducendo un unico limite di volume d'affari, al posto dei due precedenti, entro cui i produttori agricoli possono avvalersi del regime di esonero.

In particolare, nella versione previgente della disposizione in argomento erano considerati agricoltori esonerati i produttori agricoli che nell'anno solare precedente avevano realizzato un volume d'affari non superiore a 2.582,28 euro, ovvero a 7.746,85 euro in caso di esercizio dell'attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive Regioni (come previsto dall'articolo 16 della legge 97/1994, sempreché il volume d'affari fosse costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata al citato Dpr 633/1972).

Con la modifica introdotta dal decreto n. 262, sono stati abrogati i due limiti sopra descritti, prevedendone uno solo (volume di affari non superiore a 7.000 euro), entro il quale opera il regime di esonero stabilito per i produttori agricoli, indipendentemente dal luogo di esercizio dell'attività agricola svolta dallo stesso contribuente.

Pertanto, rispetto al passato, è stato elevato il limite previsto per la generalità dei produttori agricoli, passando, appunto, da 2.582,28 a 7.000 euro, mentre è stato eliminato lo specifico limite di 7.746,85 euro fissato per i produttori agricoli che esercitano la loro attività in determinati comuni montani. Resta, invece, invariata l'ulteriore condizione necessaria per l'accesso al regime di esonero, per la quale il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella parte I della tabella A allegata al Dpr Iva.

Si ricorda che il regime di esonero di cui al comma 6 dell'articolo 34 prevede per i produttori agricoli agevolati l'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazione e liquidazione periodica. Inoltre, gli stessi soggetti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione annuale dei dati Iva.
Gli unici adempimenti a carico dei predetti soggetti sono l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti.

Per le cessioni effettuate dagli agricoltori esonerati resta ferma, inoltre, l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione stabilite con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro per le Politiche agricole. Tale particolarità, infatti, è prevista nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del menzionato Dpr 633/1972.

I cessionari e i committenti che acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori agricoli "esonerati", nell'esercizio d'impresa, sono obbligati a emettere autofattura con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, indicandovi l'imposta calcolata secondo l'aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli. L'imposta così determinata verrà pagata direttamente al produttore agricolo esonerato al momento della cessione, mentre l'autofattura dovrà essere registrata esclusivamente nel registro degli acquisti, previsto dall'articolo 25 del Dpr n. 633 del 1972, e una copia della stessa verrà consegnata al produttore agricolo. L'agricoltore esonerato tratterrà l'imposta incassata a titolo di compensazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

Si rammenta che il regime di esonero per i produttori agricoli che rientrano nella disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 34 è un regime naturale; tuttavia, è consentito esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi dell'articolo 34, comma 11, dello stesso decreto 633/1972.

Con la sostituzione dell'articolo 34 a opera del Dl 262/2006, inoltre, viene eliminato il regime semplificato previsto per gli imprenditori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume di affari superiore a 2.582,28 euro o a 7.746,85 euro e inferiore a 20.658,28 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/1972.
Tale regime prevedeva alcune agevolazioni contabili, quali l'esonero dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta, fermo restando l'obbligo di emissione delle fatture, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto Iva, e di versamento annuale dell'imposta.

La modifica sopra descritta esplica i suoi effetti anche relativamente all'Irap. L'articolo 2, comma 32, del decreto in argomento, infatti, ha sostituito la lettera d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che individua i soggetti passivi ai fini Irap, al fine di aggiornarlo ai nuovi limiti previsto dal comma 6 dell'articolo 34.
Pertanto, sono ora esclusi dal novero dei soggetti passivi Irap i produttori agricoli titolari di reddito agrario, che realizzano un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro e che non hanno esercitato l'opzione per la rinuncia all'esonero.

Come anticipato in premessa, le innovazioni introdotte dal Dl n. 262/2006 al regime dell'agricoltura trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2007. Con la circolare in commento, infatti, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la norma in questione "riguarda una disciplina specifica che collega determinati comportamenti del produttore agricolo - da porre in essere nell'anno in corso - al volume d'affari realizzato nell'anno precedente; pertanto, la sua applicazione non può che decorrere dall'anno successivo a quello della sua emanazione".

Viene, inoltre, chiarito che i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro non possono comunque rientrare fra quelli interessati dal regime della franchigia, previsto dall'articolo 32-bis, istituito con l'articolo 37 del Dl 223/2006. Infatti, proprio al fine di evitare qualsiasi dubbio al riguardo, in sede di conversione del decreto è stato eliminato dall'articolo 34, comma 6, ogni riferimento alle disposizioni dell'articolo 32-bis del Dpr 633/1972.
Da ultimo, l'Agenzia delle entrate ribadisce che anche gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività di agriturismo, disciplinato dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esclusi dall'ambito di applicazione del citato regime di franchigia. Ciò in forza del comma 3 dello stesso articolo 32-bis, che esclude espressamente dal regime di franchigia i soggetti che già si avvalgono di altri regimi speciali di determinazione dell'imposta.

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