I soggetti interessati
L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi Iva, con le eccezioni e le particolarità evidenziate nel provvedimento del 31 marzo 2015:
le amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’adempimento per il 2014, in quanto, interessate dalle novità della fatturazione elettronica obbligatoria e dello “split payment”, sono già impegnate ad adeguare “infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento all’erario dell’Iva dovuta dai fornitori di beni e servizi”
i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici non sono obbligati a comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro (Iva esclusa) effettuate nel 2014.
Inoltre, non sono tenuti alla comunicazione i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”).
Le modalità di trasmissione e le scadenze
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello polivalente, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e da inviare esclusivamente in via telematica.
Le scadenze sono fissate al:
10 aprile, per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile
20 aprile, per gli altri soggetti passivi.
Invece, hanno tempo fino al 30 aprile gli operatori finanziari che devono comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti superiori a 3.600 euro, eseguiti nel 2014, da consumatori finali, tramite bancomat, carte di credito o prepagate, utilizzando dispositivi pos da loro installati.
I dati possono essere trasmessi sia in forma analitica che in forma aggregata, l’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, ad acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli, ad acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
Le operazioni da comunicare (e quelle escluse)
Sono da comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva:
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è obbligo di emettere la fattura, se l’importo dell’operazione è almeno pari a 3.600 euro (Iva compresa).
L’emissione della fattura in sostituzione di altri documenti fiscali determina, comunque, l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dal suo importo.
Non vanno comunicate le importazioni, le esportazioni (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972), le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (la loro comunicazione, come già ricordato, avviene a opera degli operatori finanziari).
Per chi “sbaglia”
In caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
0 commenti:
Posta un commento