Premessa

L'art. 6, comma 4, del DL 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1) – prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.

Si osserva che la misura e i criteri del beneficio sono stati recentemente rivisitati in conseguenza della modifica alla disciplina introdotta dal DL 34/2014[1].

L’impianto antecedente all’intervento legislativo sopra richiamato è stato più volte trattato dall’Istituto, da ultimo con la circolare n. 48 del 31 marzo 2009, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco dei benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2003, comunque stipulati entro il 31/12/2005.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione - ha recentemente autorizzato il finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 31/12/2005 ed entro il 30/06/2008. Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa di cui trattasi trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate nel Fondo per l'occupazione.

In merito all’applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti istruzioni operative.


1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.

Destinatarie dell’agevolazione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, dal 31.12.2005 al 30.06.2008, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. Alla riduzione contributiva in oggetto saranno ammesse le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs,esclusivamente nel periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.

La riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni o scissioni.


2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.

Si richiamano preliminarmente le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari[2] che, per comodità, di seguito si riassumono.

La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20 per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria. La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento. Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.

Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.

Per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999[3] le percentuali del beneficio sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.


3. Esclusioni.

Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del DL 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

La riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, non potranno fruire dello sgravio i lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già goduto di altre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità ex lege 223/91; disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90, ecc...).


4. Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro.

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa dei datori di lavoro interessati.

La Sede competente - accertata sulla base della documentazione in proprio possesso, integrata da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà dal 31.12.2005 al 30.06.2008, accompagnati da Cigs, ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608".

Il predetto codice sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferiscono i flussi UniEmens con i quali viene operato il conguaglio. Detto periodo è comunque limitato alle denunce contributive aventi scadenza di pagamento il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[4].

Nel caso di imprese cessate ovvero laddove il periodo sopra indicato non risulti sufficiente a favorire le operazioni di conguaglio, il recupero sarà effettuato attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive.


5. UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla riduzione contributiva.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate inseriranno nell’elemento , , il nuovo codice “L900” e le relative (che rappresentano l’importo delle riduzioni contributive spettanti).

Si ribadisce che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con le denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [5].


6. Controlli.

Al termine dei periodi in cui è possibile effettuare le operazioni di recupero, le Sedi interessate provvederanno a verificare la congruità delle somme conguagliate dalle imprese con quelle comunicate dal datore di lavoro nell’ambito dell’istanza.



Fonte: Circolare INPS n.70 del 07/04/2015

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