Come noto, l’articolo 88 del Tuir - nella versione successiva all’introduzione dell’Ires - al quarto comma esclude dalle sopravvenienze attive, tra le altre ipotesi, i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui al precedente articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, nonché la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.
La condizione prevista anche nella formulazione dell’articolo 55 del Testo unico applicabile fino al periodo d’imposta sussistente al 1° gennaio 2005 della qualità di socio dell’ente commerciale interessato dall’aumento del capitale risulta espressamente dettata, ma - nel caso di specie - il versamento della somma era stato effettuato solo “materialmente” da una società del gruppo.

La Corte territoriale d’appello rigettava l'impugnazione della società beneficiaria dei versamenti dell’aumento di capitale sul presupposto che la società datrice delle somme non poteva in alcun modo esserne considerata socio, sebbene appartenesse al medesimo gruppo e fosse stata asseritamene delegata al versamento dal socio unico, in quanto l'unica delega documentata in atti era quella conferita dalla citata datrice all'istituto bancario che aveva proceduto all'accredito delle somme alla società beneficiaria.

La pronuncia 22917/2014 della Corte di cassazione sconfessa l’interpretazione funzionale prospettata dalla società beneficiaria dell’aumento di capitale volta a ritenere assimilabile alla società partecipante (cioè società madre) di questa (ovvero la società figlia) la società a sua volta partecipante al capitale sociale di quella (ossia la società nonna), in quanto le società facevano parte dello stesso gruppo societario, in forza - in primo luogo - della chiara lettera della disposizione trascritta.

I giudici di legittimità, difatti, oppongono - sul piano fattuale - l’irrilevanza che la società ordinante avrebbe agito “non per proprio conto, bensì secondo la prassi del gruppo, consistente nel movimentare le eccedenze di tesoreria secondo le esigenze delle società appartenenti al gruppo medesimo, in qualità di mero delegato al pagamento per conto del socio unico”, rigettando il rilievo della doppia delegazione di pagamento in quanto basato su un'attestazione unilaterale della società partecipante.

Peraltro, è da rilevare – sempre sul piano fattuale – che la tesi sostanzialistica propugnata dalla società non sarebbe stata accolta anche per il mancato rispetto della condizione temporale della qualità di socia della beneficiaria, individuata nella circostanza che l’accreditamento delle somme per la ricapitalizzazione era avvenuto il giorno precedente all'assemblea straordinaria nella quale una società del gruppo era divenuto socio unico della beneficiaria dell’aumento di capitale.

La prospettiva ermeneutica fondata sulla pretesa ratio legis di ritenere “il proprietario finale di una catena di una serie di società a socio unico, quale socio anche delle società del gruppo soggetta al controllo totale” è stata rigettata dalla sentenza del Supremo collegio, perché contrastante con la natura di deroga della disposizione sull’aumento di capitale dei propri soci (quarto comma) rispetto alla regola generale di cui al primo comma dell’articolo 88.
In tale norma, come noto, è previsto che “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.
La natura di norma d’eccezione attribuita alla previsione del quarto comma esclude, per consolidata interpretazione della Corte regolatrice del diritto, alcun spazio per un’interpretazione non soltanto analogica, ma pure estensiva, anche perché l’ulteriore considerazione dello stesso trattamento “agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni” (periodo aggiunto al comma 4 dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 247/2005) è stato visto dalla Corte di legittimità, invece, quale conferma del brocardo ubi lex voluit, dixit.

Non si riscontrano precedenti negli esatti termini, mentre sul tema dell’aumento di capitale possiamo rammentare che il Supremo collegio nella decisione 13 gennaio 2006, n. 591, aveva ritenuto che il nuovo articolo 55 del Tuir non considera più sopravvenienza attiva il versamento fatto dal socio a prescindere dal rapporto di proporzionalità con la quota - previsto, invece, dal precedente articolo 55 del Dpr 597/1973 - rendendosi applicabile, in base all'articolo 36 del Dpr 42/1988, la novella del 1986 anche per un periodo di imposta precedente, a condizione che il contribuente si sia comportato come se la nuova norma fosse già in vigore.



Fonte: Assonime

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