In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (cfr Cassazione 28401/2013 e 26674/2013). Né integra l’evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato (cfr Cassazione 7067/2014).

Sentenza n. 5015 del 12 marzo 2015 (udienza 5 febbraio 2015)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Perrino Angelina Maria
Articolo 1, comma 1, tariffa parte prima, nota II-bis, allegata al Dpr 131/1986 – Imposta di registro – Decadenza delle agevolazioni fiscali se il contribuente non trasferisce la residenza entro i diciotto mesi dalla stipula del rogito nel Comune dove è ubicato l’immobile

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