Le prestazioni rese dai calzolai che non si avvalgono di collaboratori o dipendenti non sono soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In generale, l'assenza dell’obbligo del rilascio del documento fiscale (Dpr 696/1996, articolo 2) risponde all’esigenza di non imporre a tale categoria di operatori economici adempimenti che potrebbero risultare gravosi e privi di rilevanza ai fini di controllo.
I calzolai che effettuano le prestazioni sono comunque tenuti a osservare gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

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