Domanda
Durante societate il contratto sociale delle società di persone può formare oggetto di specifiche modificazioni le quali possono essere frutto sia di variazioni concernenti la compagine sociale (variazioni soggettive) sia di natura economica/patrimoniale (aumento/riduzione del capitale sociale). Secundum legem, tali modificazioni richiedono sempre la redazione di un atto formale da parte del notaio. Secondo le disposizioni letterali previste dall'art. 2300 c.c. i soggetti legittimati al relativo deposito dovrebbero essere esclusivamente gli amministratori. E' così? Oppure, pur nel silenzio normativo, vi potrebbe provvedere anche lo stesso notaio rogante in analogia con quanto previsto per le società di capitale?

Risposta
Secondo quanto previsto dall'art. 2300 c.c., la modifica dell'atto costitutivo nelle società di persone deve essere pubblicizzata tramite l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'atto notarile attestante la stessa, ai fini della sua opponibilità ai terzi.

Detta iscrizione può essere effettuata:

a) ai sensi dell'art. 2300 c.c., dagli amministratori della società, i quali sono obbligati ad effettuare la medesima, entro trenta giorni dalla data di modifica dell'atto; infatti, in caso di inottemperanza, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria;

b) ai sensi dell'art. 31, comma 2-ter, della l. n. 340/2000, dal notaio rogante l'atto, che stabilisce che i pubblici ufficiali roganti o autenticanti possono richiedere l'esecuzione degli atti da essi redatti al Registro delle Imprese;

c) qualora la prassi del Registro delle Imprese di riferimento lo ammetta, dai soci. Infatti, alcuni Registri delle Imprese, applicando per analogia l'art. 2296 c.c., relativo alla prima iscrizione dell'atto costitutivo della società, ammettono che le modifiche che possono interessare lo stesso possano essere iscritte anche dai soci a spese della società, ma solo qualora gli amministratori non vi abbiano provveduto nel termine stabilito dalla legge (30 giorni).


Fonte: IPSOA

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