Da parte delle Direzioni regionali sono pervenute alla scrivente diverse
richieste di chiarimenti in merito alla risoluzione 29 aprile 2008, n. 178, avente
ad oggetto il trattamento fiscale da riservare ai fini Iva alle prestazioni di
consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da un operatore non
residente.
A chiarimento di quanto già illustrato nella citata risoluzione si fa presente
che:
a) le disposizioni disciplinanti la territorialità del tributo e, in particolare, i
servizi di consulenza di cui all’articolo 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 rilevano oggettivamente sulla base del contenuto
intrinseco che esprimono e della finalità perseguita e, quindi,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le rende;
b) con l’espressione “…servizi richiamati nell’istanza diversi da quelli
univocamente rilevanti come consulenza (i.e. la consulenza e assistenza
tecnica e legale)…” di cui all’ultimo periodo del parere, la scrivente ha inteso
affermare che le prestazioni elencate nel contratto allegato devono essere
“singolarmente considerate” e non globalmente, come invece sostenuto dal
contribuente nell’istanza. Pertanto, la valutazione se trattasi di servizi di consulenza oppure di prestazioni generiche va condotta caso per caso e non
considerando le prestazioni indicate nel contratto nel loro complesso;
c) in relazione ad un contratto complesso, che contempla una pluralità di
prestazioni eterogenee, occorre discriminare le prestazioni con evidenti
caratteri di consulenza che – come quelle di consulenza legale,
amministrativa e commerciale – ai fini IVA sono territorialmente rilevanti in
Italia, da quelle che al contrario, necessitano di un esame più approfondito ai
fini dell’individuazione del requisito di territorialità e che perciò involgono
“un giudizio di fatto non ascrivibile alle competenze esercitabili dall’Agenzia
in sede di interpello, quale istituto volto alla delimitazione della portata e
dell’ambito operativo delle norme tributarie”;
d) resta inteso che qualora anche queste ultime prestazioni presentano i caratteri
tipici della consulenza, le stesse devono considerarsi territorialmente rilevanti
ai fini Iva in Italia. La conclusione, ovviamente, non cambia qualora le stesse
prestazioni si configurano come “…prestazioni pubblicitarie…” o “…servizi
di elaborazione fornitura dati e simili”, che, ai sensi dell’articolo 7, comma
4, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972, devono considerarsi territorialmente
rilevanti in Italia.

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