La plusvalenza realizzata mediante la cessione infraquinquennale di uno o entrambi gli appartamenti derivanti dal frazionamento di un immobile originariamente acquistato, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, in modo unitario, non è assoggettata a tassazione; concorre invece alla base imponibile IRPEF la plusvalenza derivante dalla vendita dei nuovi immobili (due appartamenti ed una mansarda) costruiti al piano superiore previo permesso di sopraelevazione: in tal caso il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 30/05/2008, n. 219/E)

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