La Corte di cassazione ha manifestato un responso che costituirà un importante indirizzo per le commissioni di merito in materia di soggettività passiva tributaria della persona giuridica che assume la qualità di stabile organizzazione, evidentemente “occulta”, del soggetto non residente.
Il possesso dei predetti elementi permette all’ufficio impositore, secondo la sentenza 16106/2011, di emettere l’accertamento del maggior imponibile nei confronti della società nazionale “partecipata” del soggetto estero.

La vicenda processuale
L’Amministrazione finanziaria disconosceva la deduzione, quale costo connesso alla produzione del reddito, di somme versate dalla società, a titolo di royalty (per la concessione di licenze per l’utilizzazione di brevetti), ad alcune società estere (tedesche e austriache), tutte controllate da una holding tedesca che, in forza del possesso della totalità delle relative quote, controllava anche interamente la società destinataria dell’accertamento, dotata di personalità giuridica.
Quest’ultima, a seguito della notificazione della pretesa tributaria, incentrata – sul presupposto degli elementi raccolti dall’ufficio impositore – sulla natura di stabile organizzazione italiana del gruppo tedesco, proponeva ricorso alla commissione tributaria competente assumendo l’estraneità a ogni addebito, in quanto l’attribuzione del carattere (tra l’altro negato in ricorso) di stabile organizzazione nel territorio dello Stato avrebbe comunque dovuto comportare l’ascrivibilità delle violazioni tributarie in capo al soggetto estero e non a quello residente.
La domanda sortiva un effetto favorevole all’istante solo all’esito del giudizio di appello, laddove la Ctr del Veneto riteneva, accogliendo l’eccezione di riferimento, assolutamente assorbente il rilievo della soggettività passiva in capo al residente all’estero.

Il responso
In seguito all’impugnazione – successivamente formulata dall’Agenzia – della sentenza di secondo grado, la Suprema corte è pervenuta alla conclusione di ultima istanza sancendo la legittimità dell’operato dell’accertatore ed evidenziando, preliminarmente, la sostanziale unitarietà, quanto agli aspetti strutturali, della nozione di stabile organizzazione.
Secondo l’orientamento in esame, il criterio da assumere come modello di riferimento di tale unitarietà (quindi da estendere al campo delle imposte dirette) è quello elaborato in relazione a controversie aventi per oggetto l’imposta sul valore aggiunto.

A tal proposito, la Corte ha sottolineato che, sebbene tale risultato giurisprudenziale provenga da liti nate intorno ad altro tipo di imposta, esso non può non applicarsi anche al campo delle imposte dirette che prevede un sistema normativo coerente con la determinazione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze nn. 9166/2011, 17206/2006, 6799/2004).
Quest’ultima, infatti, in materia di Iva, ha più volte avuto modo di configurare la stabile organizzazione nel territorio dello Stato quale autonomo centro d’imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente, abilitato all’effettuazione degli adempimenti correlativamente prescritti dalla legge e, anche, all’eventuale richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’Iva detraibile (Cassazione, sentenze nn. 3889/2008, 6799/2004).

Tale consolidato principio ha permesso, e dovrebbe permettere in futuro, ai giudici tributari di riconoscere, senza dubbi, alla stabile organizzazione, soggettività fiscale di diritto interno in relazione ai rapporti inerenti al soggetto non residente.
Sulla base di questa osservazione, la sentenza 16106/2011 ha rammentato la presenza di una serie di norme (tra le altre, in particolare, il combinato disposto dall’articolo 1, primo comma, e dal successivo articolo 4, primo e secondo comma, del Dpr 600/1973) nell’ambito della regolamentazione delle imposte dirette che non ostano all’identificazione della autonomia della società partecipata quale centro d’imputazione di rapporti tributari.
In effetti, la conclusione che precede tiene debita ragione della fondamentale esigenza (valida tanto nel campo dell’imposizione Iva, quanto in quella delle imposte dirette) a che i redditi prodotti dai soggetti non residenti e imponibili nello Stato siano, in questo, agevolmente identificabili e controllabili.

L’aspetto della personalità giuridica
Inoltre, la Corte, richiamando i responsi nn. 9166/2011, 3889/2008, 17206/2006, 6799/2004, 7682/2002, ha rimarcato con vigore: “La nozione di stabile organizzazione non è, d’altro canto, incompatibile con la personalità giuridica di cui la stessa sia eventualmente fornita e non è, dunque, possibile dubitare dell’attribuibilità ad una società del ruolo, palese od occulto, di stabile organizzazione materiale di soggetto non residente, soltanto in ragione della sua personalità giuridica. L’autonoma piena soggettività giuridica non interferisce, invero, con l’imputazione, quale massa separata, dei rapporti fiscali riferibili a soggetto non residente, restando i due profili evidentemente autonomi e distinti, seppur in capo alla medesima entità”.

Secondo i giudici di piazza Cavour, proprio quest’ultimo aspetto consente appunto all’Amministrazione finanziaria di indirizzare la propria pretesa impositiva e la propria azione accertatrice nei confronti di quella persona giuridica nazionale che sia nel contempo stabile organizzazione del soggetto non residente.


Fonte: Agenzia Entrate

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