Domanda
Un nostro cliente ha ricevuto dal suo cliente regolare dichiarazione di intento. Ha venduto merce emettendo fatture a marzo, maggio e luglio in esenzione art. 8 c. 2. La dichiarazione doveva essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 aprile cosa che non è stata fatta, dobbiamo quindi effettuare il ravvedimento per l'omessa comunicazione. Cio' che non è chiaro è se la sanzione deve essere applicata sul totale dell'iva calcolata sull'imponibile di tutte le fatture emesse in esenzione iva art. 8 comma 2 oppure solamente sull'imponibile della prima fattura emessa datata marzo?

RispostaFederico GavioliLa misura della sanzione è pari al 12,50% dell'iva in questione? La sanzione va versata il giorno del ritardato invio della dichiarazione d'intento o possiamo procedere all'invio della dichiarazione d'intento e successivamente versare la sanzione entro i termini dell'invio della dichiarazione iva? Risposta L'omessa o errata comunicazione delle dichiarazioni di intento può essere oggetto di ravvedimento operoso. Se l'errore viene scoperto prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione si può rettificare o integrare la comunicazione, mediante l'invio di una nuova comunicazione, completa in tutte le sue parti, barrando la casella "correttiva nei termini". Se invece i termini sono scaduti il cedente/prestatore, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, di cui abbia avuto formale conoscenza, può ricorrere all'istituto del ravvedimento, effettuando i seguenti adempimenti: - invio della comunicazione precedentemente omessa ovvero la comunicazione corretta; - pagamento della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La circolare numero 41/E del 26 settembre 2005 dell'Agenzia delle Entrate, prevede, nel caso specifico, il pagamento della sanzione da euro 258,00 ad euro 2.065,00; l'importo della sanzione da ravvedimento operoso da versare, secondo quanto stabilito dall'articolo dall'art. 1, comma 20, lett. a), legge 13 dicembre 2010, n. 220, viene ridotto ad un decimo del minimo. Il termine per poter accedere all'istituto del ravvedimento operoso è fissato in un 1 anno dal momento in cui è stata commessa la violazione.


Fonte: IPSOA

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