E’ corretto che un’associazione pro-loco costituita lo scorso mese di febbraio non abbia proceduto all’invio del modello Eas all’Agenzia delle Entrate?

L’onere della presentazione, entro il 31 marzo di quest’anno, del modello di comunicazione Eas gravava su tutti gli enti di tipo associativo beneficiari della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/72. Fermo restando il potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, tra gli enti esonerati sono state ricomprese le associazioni pro-loco.
Il disposto del comma 3-bis dell’articolo 30 del Dl 185/2008 esonera, infatti, dalla trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l’opzione per il regime agevolativo recato dalla legge 398/1991 avendo, nel periodo di imposta precedente, esercitato attività commerciali produttive di proventi di ammontare non superiore a 250mila euro.
L’onere della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali gravava sulle associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, avessero conseguito proventi superiori a 250mila euro nonché sulle associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non avessero optato per il regime agevolativo recato dalla legge 398/1991.


Fonte: Agenzia Entrate

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