L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, diventeranno esecutivi decorsi i 60 giorni dalla loro notifica, a partire dal 1° ottobre 2011. Al riguardo, con la Risoluzione n. 95/E del 27 settembre 2011, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso, per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori. I codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Dalla risoluzione si evince, inoltre, che l’ambito di applicazione della norma riguarda anche eventuali imposte sostitutive, nonché le ritenute alla fonte. L’Agenzia delle Entrate, infine, informa che, con successiva risoluzione, verranno individuati gli ulteriori codici tributo necessari per il versamento delle relative sanzioni.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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