Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR è stato esposto il seguente
QUESITO
Il CAAF ALFA srl ha chiesto di sapere se le spese sostenute per la
conservazione delle cellule staminali nonché quelle per l’acquisto di macchinari
di nuova generazione (strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con
magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia, apparecchio
medicale per laserterapia) possano beneficiare della detrazione d’imposta di cui
all’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Per completezza, l’ente istante precisa che tali apparecchiature sono
registrate presso il Ministero della salute e classificate come dispositivi medici
(in genere) ai sensi della direttiva 93/42/CEE.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
IL CAAF ALFA srl ritiene che le spese sostenute per la conservazione
delle cellule staminali e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici, essendo
finalizzate alla cura e alla terapie di malattie, siano qualificabili come spese
sanitarie e attrezzature sanitarie e, come tali, possano beneficiare della detrazione
d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese
sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b).
In ordina alla detraibilità delle spese sostenute per la conservazione delle
cellule staminali, la scrivente rinvia ai chiarimenti già forniti con la risoluzione
del 12 giugno 2009, n. 155, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it.
Per quanto concerne la detraibilità della spese per l’acquisto di
strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile,
apparecchiatura per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia,
occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei
provvedimenti emanati dal Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali).
L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 25 del 6 febbraio 1997,
ha chiarito, infatti, che ove risulti dubbio l’inquadramento di una spesa in una
delle tipologie elencate nell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare
riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco
delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
Il D. lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva
comunitaria 93/42/CCE, concernente i dispositivi medici (in genere), all’articolo
1 definisce dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto,
sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il
software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal
fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione,
controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia,
attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio,
sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento
sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul
corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né
mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali
mezzi”.
Al fine di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, il
Ministero della Salute ha approvato, con decreto ministeriale 22 settembre 2005,
la prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi
dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata dalla Commissione unica sui
dispositivi medici.
Successivamente tale classificazione è stata modificata con il decreto
ministeriale 20 febbraio 2007 e aggiornata, da ultimo, con il decreto ministeriale
13 marzo 2008.
La scrivente ritiene che qualora le apparecchiature elencate dall’ente
istante rientrino nella suddetta classificazione nazionale dei dispositivi medici
(reperibile sul sito del Ministero della Salute), le spese sostenute per il loro
acquisto siano detraibili dall’IRPEF, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del
TUIR.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della
detrazione in oggetto, è necessario che il contribuente sia in possesso della
certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore
commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto
acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla
certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il
contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad
attestare che l’acquisto è necessitato dall’esigenza di curare una patologia propria
o di un familiare a carico. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva può
non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 253/E del 29 settembre 2009