In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione del gravame eseguita a mezzo posta, e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 codice di procedura civile. Tuttavia, l’impugnante può domandare di essere rimesso in termini, i sensi dell’articolo 184-bis codice di procedura civile, per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’Amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso (cfr Cassazione 13923/2011 e 16354/2007).

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