La liquidazione ordinaria (o volontaria) è quella fase della vita dell’impresa in cui, una volta cessata l’attività produttiva, si provvede a convertire i beni dell’impresa in denaro, a estinguere i suoi debiti e, più in generale, a definire i rapporti pendenti, con la devoluzione del residuo alla sfera personale dell’imprenditore o, nel caso di una società, ai soci.

Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, la liquidazione volontaria è disciplinata dall'articolo 182 del Tuir.
Si distingue dalla liquidazione forzata (o concorsuale), disposta dall’autorità giudiziaria, in quanto è frutto di una libera scelta del soggetto economico. Trova inoltre la sua disciplina nel codice civile, a differenza della seconda che è regolata da legislazioni speciali.

Il procedimento di liquidazione volontaria non mira a tutelare la par condicio creditorum, bensì, unicamente, a definire i rapporti in corso, provvedendo a soddisfare i creditori chirografari e privilegiati che si presentano a esigere i loro crediti.
L’eventuale residuo attivo, dopo la liquidazione, libero dai vincoli dell’impresa, rientrerà, infatti, come detto, nel patrimonio privato dell’imprenditore oppure, in caso di impresa collettiva, sarà ripartito tra i soci.

Fiscalmente, possono essere sottoposte a liquidazione volontaria le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società soggette all’imposta sul reddito delle società.
Mentre, però, per le società di capitali il procedimento di liquidazione è sempre obbligatorio (anche in assenza di attività o di passività da liquidare), per la società di persone e assimilate e per le imprese individuali è facoltativo (articolo 2275 cc).
Tale strada, infatti, sarà seguita da queste ultime solo qualora il contratto sociale non preveda il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non siano d’accordo nel determinarlo.
La messa in stato di liquidazione diventa però obbligatoria anche per le società di persone, se le stesse intendono avvalersi della tassazione separata dei redditi (articolo 17 del Tuir).
Nell’ipotesi in cui si adotti il procedimento previsto dal codice civile, l’iter della liquidazione si conclude con la redazione e l’approvazione da parte dei soci del bilancio finale di liquidazione (articolo 2492 cc).

Lo scioglimento
La liquidazione volontaria è composta da tre fasi: lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione.
Le cause di scioglimento sono diverse a seconda dei soggetti coinvolti nella procedura.
Le società in nome collettivo possono sciogliersi, in particolare, per decorso del termine, per avere conseguito l’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per volontà unanime dei soci, per mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, per altre cause previste dal contratto sociale, per provvedimento dell’autorità nei casi stabiliti dalla legge o perché è dichiarato il fallimento (articolo 2308 cc).
Per le società in accomandita semplice, può verificarsi lo scioglimento, oltre che per le stesse cause previste per le Snc, anche per la mancanza di accomandatari o di accomandanti, qualora il socio non venga sostituito nel termine di sei mesi (articolo 2323 cc).
Le società di capitali, infine, si sciolgono per decorso del termine, per conseguimento dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che l’assemblea non deliberi alcune modifiche statutarie), per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea, per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, per impossibilità di rimborsare il socio/i receduto/i, per deliberazione dell’assemblea, per altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto o per dichiarazione di fallimento (articolo 2484 cc).

La data di inizio della procedura di liquidazione è diversa a seconda della natura del soggetto coinvolto.
Per le imprese individuali, la data è quella indicata nella dichiarazione di variazione dati, da presentare all’ufficio competente. In caso di omessa comunicazione, non si applica, invece, la procedura e, conseguentemente, il reddito è determinato con i modi ordinari.
Per le società di persone, assimilate e associazioni, decorre invece dalla deliberazione dei soci o associati.
Per le società di capitale, infine, occorre fare riferimento, in generale, alla data di iscrizione al registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori oppure dell’eventuale delibera dell’assemblea dei soci.

Gli amministratori che non provvedono a depositare al registro delle imprese la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento della società rispondono personalmente e solidalmente per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.
Fino al passaggio delle consegne ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio e, in caso di violazione, rispondono personalmente e solidalmente dei danni causati ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.
È, infatti, espressamente previsto che eventuali atti e omissioni da loro posti in essere che arrechino danni alla società, ai soci, ai creditori o ai terzi, comportano la responsabilità personale e solidale degli stessi (articolo 2486 del cc).

In caso di mancata nomina del liquidatore, per mancato raggiungimento della maggioranza, nelle società di capitali, gli amministratori e i sindaci hanno il dovere di richiedere la stessa al tribunale, che accerta con decreto (da iscriversi al registro delle imprese) il verificarsi della causa di scioglimento.
Le società di fatto aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che abbiano o meno per oggetto l’esercizio di attività commerciali (risoluzione ministeriale 9/2773 del 1983).
I liquidatori devono, quindi, prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
Qualora l’ultimo amministratore unico e il liquidatore coincidano, non è invece necessario redigere l’inventario.



Fonte: Agenzia Entrate

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