Il titolo II del decreto legislativo 156/2015 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015) dà attuazione alla delega per la revisione del contenzioso tributario e l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, conferita al Governo con l’articolo 10, comma 1, della legge 23/2014.
Tra i principi e i criteri direttivi contemplati dalla delega in relazione alla riforma del processo, figurano:
- il potenziamento e la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione giudiziale
- l’ampliamento dell’utilizzazione della posta elettronica certificata
- l’uniformazione e la generalizzazione della tutela cautelare
- l’immediata esecutività, per tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie
- la revisione delle ipotesi nelle quali il contribuente può stare in giudizio personalmente e l’eventuale ampliamento delle categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie
- il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

Sotto l’aspetto dell’incremento della funzionalità degli organi di giurisdizione tributaria, la delega al Governo ha previsto interventi volti alla distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie, all’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in ordine a controversie di modico valore e comunque non dotate di particolare complessità o rilevanza economico-sociale, all’attribuzione e alla durata degli incarichi direttivi e al rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull’attività delle stesse commissioni.

Sulla base di quanto stabilito dalla delega, l’articolo 9 del Dlgs 156/2015 apporta rilevanti modifiche al Dlgs 546/1992, concernente la disciplina del processo tributario.
Inoltre, l’articolo 10, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento tra le modifiche inerenti al processo tributario e le disposizioni recate da altri testi legislativi, interviene sull’articolo 63 del Dpr 600/1973 (in tema di rappresentanza e assistenza dei contribuenti), sul comma 3-bis dell’articolo 14 del Dpr 115/2002 (in tema di determinazione del valore della lite ai fini del contributo unificato; la modifica consiste nel richiamo al nuovo comma 2 del Dlgs 546/1992, che fissa i criteri per la determinazione del valore della lite) e sugli articoli 19 e 22 del Dlgs 472/1997 (in tema, rispettivamente, di esecuzione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie e di ipoteca e sequestro conservativo).
Infine, l’articolo 11 del Dlgs 156/2015 apporta modifiche al Dlgs 545/1992, riguardante l’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria.

Ai sensi dell’articolo 12, la riforma del contenzioso entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, ad eccezione delle disposizioni relative ai nuovi articoli 67-bis (esecuzione provvisoria delle sentenze delle commissioni tributarie) e 69 (esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) del Dlgs 546/1992, nonché della disposizione abrogativa dell’articolo 69-bis(1) del vigente Dlgs 546/1992, per le quali l’entrata in vigore è stabilita al 1° giugno 2016(2) .
Le nuove norme processuali si applicheranno a tutti i giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore(3) .

Gli interventi relativi al contenzioso tributario - come affermato nella relazione illustrativa al Dlgs 156/2015 - si inseriscono in un quadro macroeconomico e in un sistema normativo completamente mutati rispetto a quelli riconducibili alla riforma operata con i decreti legislativi 545 e 546 del 1992.
Da tale punto di vista, la relazione illustrativa sottolinea come l’attuale situazione del contenzioso tributario sia caratterizzata da una elevata conflittualità, con numerose controversie di modesto valore, una forte richiesta di sospensione degli atti di riscossione da parte dei contribuenti, un limitato utilizzo della conciliazione giudiziale e un elevato ricorso alla compensazione delle spese di giudizio nelle fasi di merito.
Nel dare attuazione ai dettami della delega, le nuove norme sono volte al superamento delle indicate criticità, come dimostrato, tra l’altro, dalla revisione della disciplina della conciliazione giudiziale, dal potenziamento della mediazione tributaria e dalle previsioni sull’esecutività delle sentenze e sulla tutela cautelare.
Inoltre, le nuove norme apportano correttivi ad alcune disposizioni sul processo tributario non completamente rispondenti all’evoluzione normativa e giurisprudenziale verificatasi nel corso degli anni.

Oggetto della giurisdizione tributaria
All’articolo 2 del Dlgs 546/1992, che disciplina la giurisdizione delle commissioni tributarie, il Dlgs 156/2015 elimina dalle controversie rientranti nella cognizione dei giudici tributari quelle vertenti sulle “sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari”(4)e su determinati canoni gestiti dagli enti locali.
In tal modo, il testo dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992 si allinea alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità nelle parti concernenti l’attribuzione ai giudici tributari delle controversie sulle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche qualora conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria (sentenza 130/2008), nonché sui canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (sentenza 64/2008) e per lo scarico e la depurazione delle acque reflue (sentenza 39/2010).

Competenza territoriale delle commissioni tributarie
In merito all’articolo 4 del Dlgs 546/1992, che regola la competenza territoriale delle commissioni tributarie, si prevede l’aggiornamento di talune denominazioni (quali, ad esempio, “uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze”), che risultano ormai superate.
In particolare, si stabilisce che le commissioni tributarie provinciali sono competenti sulle controversie proposte “nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”.

Le parti del processo
Analoga opera di aggiornamento è stata posta in essere con riguardo all’articolo 10 del Dlgs 546/1992, che individua le parti del processo tributario, laddove si precisa che sono parti del processo, oltre al ricorrente, “l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto”.

Capacità di stare in giudizio
Il vigente testo dell’articolo 11 del Dlgs 546/1992 riconosce la capacità di stare in giudizio direttamente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, soltanto all’“ufficio del Ministero delle finanze” e all’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, nonché, per il contenzioso in materia di contributo unificato, alle cancellerie o segreterie degli organi giurisdizionali,(5) limitatamente al primo grado di giudizio.
Il Dlgs 156/2015 interviene sulle predette disposizioni estendendo, in primo luogo, la difesa diretta agli uffici dell’Agente della riscossione, che in tal modo potranno stare in giudizio alla pari degli uffici delle Agenzie fiscali.
Per le controversie aventi a oggetto il contributo unificato, viene, inoltre, estesa al secondo grado, innanzi alle commissioni tributarie regionali, la capacità delle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari di difendersi direttamente.
Infine, si sostituisce la vecchia denominazione di “ufficio del Ministero delle finanze” con quella attuale di “ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.



Fonte: Agenzia Entrate

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