Posso portare a carico al 100% il figlio avuto dalla mia compagna, ancora residente con la famiglia di origine e a carico del padre?

In caso di genitori non coniugati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%; se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire, per limiti di reddito, in tutto o in parte della detrazione, la stessa è assegnata per intero al secondo genitore, il quale dovrà, salvo diverso accordo, riversare all’altro un importo pari alla quota ulteriore di detrazione di cui ha fruito (articolo 12 del Tuir). In assenza di provvedimenti di affidamento, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuirla interamente a quello dei due con il reddito più elevato (circolare 15/E/2007).


Fonte: Agenzia Entrate

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