Approvato, con provvedimento del 3 giugno 2015, il modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di dati.
Rinnovato nella struttura e nel contenuto, il nuovo modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 54, legge 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi minimi”, il successivo “decreto milleproroghe” (articolo 10, comma 12-undicies, Dl 192/2014) ha “resuscitato” il preesistente regime fiscale di vantaggio anche per l’anno d’imposta 2015.

Il modello “AA9/12” sarà utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015.
I contribuenti che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati potranno avvalersi dell’attuale “AA9/11” fino al prossimo 30 settembre.

Il provvedimento di oggi approva anche:
le specifiche tecniche (allegati B e C) cui dovranno attenersi coloro che presentano il modello “AA9/12” in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati
le nuove istruzioni per la compilazione del modello “AA7/10”, che deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche per la domanda di attribuzione del codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva
le specifiche tecniche (allegato D) per la dichiarazione di cessazione d’attività comunicata con modello “AA7/10”. Per l’inizio attività e la variazione di dati restano valide le specifiche tecniche approvate con provvedimento del 29 dicembre 2009 (allegato B).



Fonte: Agenzia Entrate

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