Non c’è bisogno di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (Tasi), è sufficiente quello previsto per l’imposta municipale propria (Imu).
A ribadirlo, nella circolare n. 2/Df del 3 giugno 2015, il dipartimento delle Finanze, secondo il quale “tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che le informazioni necessarie al Comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche; per cui, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione”.

La circolare, che pone un freno al moltiplicarsi di modelli “fai da te” predisposti da alcune Amministrazioni comunali, chiarisce che, anche nel caso in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile e quindi non abbia presentato dichiarazioni Imu, non è necessario un modello ad hoc, perché si può utilizzare la parte di quello Imu dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo che dà diritto alla detenzione dell’immobile (ad esempio, locatario).

Il documento, inoltre, ricorda che, poiché a partire dal 1° luglio 2010 nel registrare i contratti di locazione bisogna comunicare anche i relativi dati catastali all’Agenzia delle Entrate, i casi in cui i Comuni non sono a conoscenza dei dati necessari per il calcolo della Tasi sono residuali, anche perché il Comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare, il prelievo sui rifiuti).



Fonte: Agenzia Entrate

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