Una procedura sperimentale richiede necessariamente degli “aggiustamenti”. È per questo che il provvedimento 9 giugno 2015 del direttore dell’Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il loro 730 precompilato, accettato o modificato, di rettificare eventuali errori, trasmettendo direttamente dal proprio pc un nuovo modello che sostituisce e annulla la precedente dichiarazione. Si evita così la necessità di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per presentare un 730 integrativo o di produrre un modello Unico correttivo o integrativo.

In pratica, la precompilata trasmessa attraverso l’apposita funzionalità web predisposta dall’Amministrazione finanziaria può essere riaperta, modificata e sostituita mediante la stessa procedura e le stesse modalità utilizzate per l’invio del precedente modello, accedendo all’area autenticata con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o con il pin dispositivo dell’Inps.

Per porre rimedio ai dati incompleti o errati e sostituire integralmente il modello, c’è tempo da oggi e fino al 29 giugno.
Tempi più ristretti per coloro che hanno presentato il 730 precompilato e, in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, hanno trasmesso entro il 16 giugno l’F24 per il pagamento delle somme a debito. In tal caso, la dichiarazione corretta andrà inviata non più tardi del 21 giugno.

Attenzione, l’opportunità non è ripetibile. Il 730 precompilato può essere sostituito via web una sola volta. Ulteriori eventuali modifiche potranno essere apportate esclusivamente seguendo le modalità ordinarie, ossia rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato per la trasmissione di un 730 integrativo (entro il 25 ottobre) ovvero presentando un modello Unico 2015 correttivo (entro il 30 settembre) o integrativo (nei termini previsti per la presentazione di Unico relativo all’anno successivo).



Fonte: Agenzia Entrate

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