nel 2000 non fu versata ici per la prima casa, in quanto eseguendo i calcoli come da regolamentazione vigente, applicando la detrazione prevista dalla delibera comunale (datata anno '98), risultò un importo inferiore allo 0.. Nel 2005 il comune mi invia un avviso di accertamento in cui mi contesta l'omesso versamento ici per l'anno 2000Nell'avviso di accertamento fa riferimento ad una delibera comunale del 16/12/2002 a giustificazione della richiesta. Nella delibera 2002 veniva modificata la delibera del' 98 per la determinazione dell'ici, nella parte relativa al calcolo della detrazione. Eseguendo il calcolo come da delibera 2002 risulta una detrazione inferiore e quindi un importo da pagare.Il problema è che il comune fa valere in modo retroattivo una delibera del 2002 per una ici del 2000!!!Nella delibera del 2002 NON è riportato in nessun punto un eventuale valore retroattivo della stessa per il calcolo ici di anni precedenti.Feci richiesta di revoca segnalando la non retroattività per la delibera del 2002, ma il comune mi rifiutò la richiesta con la motivazione di "documentazione insufficiente"(?!?)Mi chiedi quindi se sia giustificata la pretesa del comune.Nell'avviso di accertamento fa riferimento all'art 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo articolo è scritto al comma 1 come segue "1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono........................ l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attivita' di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi"
e al comma 3 scrive"3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 puo' essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi." E' forse nel comma 3 celato un implicito valore retroattivo di questa delibera comunale del 2002 o posso fare ricorso al comune contestando una retroattività inesistente?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 7/6/08 18:54

Da quanto ci espone non ci sembra che si possa evincere dal regolamento quanto lei paventa.

 
Top