Nel 2007 (Fbbraio) ho acquistato un'auto che uso anche privatamente.
Ho la partita IVA ma compio solo operazioni esenti.(medico)Vorrei se possibile saper come fare per detrarre (se posso) le spese di acquisto dell'auto, in che misura ed in quale casella di Unico 2008 mettere la cifra. E dove riportarla nel modello IRAP.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 6/6/08 14:39

UNICO 2008 - imposte sui redditi:

[...]
nel rigo Q03, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore
da indicare nel rigo Q04.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili
ai sensi dell’art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche
successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato
ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
• non si tiene conto degli immobili;
• va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché
gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro
degli inventari;
• le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e
professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
• le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle
autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti
del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza
di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente
rilevante per l’acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di
possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa
quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del
valore dei beni strumentali.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la
dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633
del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-
bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni
di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.

 
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