Per la determinazione dei limiti di reddito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, occorre fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, tenendo conto anche dei redditi esenti o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Di conseguenza, non possono computarsi, ai fini del calcolo in esame, le deduzioni spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 (vigenti ratione temporis), D.P.R. n. 917/1986.

(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 04/06/2008, n. 22299)

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