In tema di dichiarazione dei redditi Unico 2008 per le società, l'agenzia delle Entrate, nell'ambito della recente diretta televisiva Map, ha risposto ai quesiti prospettati dai dottori commercialisti. Sono stati, tra l'altro, chiariti le modalità di deducibilità degli interessi passivi e delle perdite pregresse, dei costi derivanti da operazioni tra società residente e società ubicate in un Paese black list, il regime di tassazione di gruppo e le condizioni di accesso alla procedura di scioglimento agevolato.

Immobiliare di gestione

La legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 35) contiene una norma di interpretazione autentica secondo cui tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del Tuir "…non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90".

La disposizione, dunque, si riferisce agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'"acquisizione" degli immobili (immobili-patrimonio).

Le Entrate, nel sostenere che con il termine "acquisizione" il legislatore ha inteso riferirsi non solo agli interessi passivi sostenuti in relazione ai finanziamenti accesi per l'"acquisto" in senso stretto di detti immobili ma anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per la "costruzione" degli stessi, chiariscono che la norma va interpretata nel senso che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o per l'acquisto degli immobili di cui in premessa sono deducibili, per i soggetti Ires, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 96 del Tuir.

In particolare, nel caso di immobiliari di gestione, si applica tale regime sia agli interessi passivi sostenuti riguardo al finanziamento contratto per la costruzione dell'immobile-patrimonio, quanto a quelli generatisi in relazione allo scoperto di conto corrente purché anche quest'ultimi siano riferiti alla costruzione dell'immobile patrimonio.

Redditi prodotti da società residente in un Paese black list

La determinazione dell'imponibile derivante da un rapporto con una società partecipata ubicata in un Paese off-shore è soggetto a particolari modalità.

Precisa l'Agenzia che, preliminarmente, occorre rideterminare il reddito imponibile in capo al soggetto residente in base alla normativa italiana sul reddito d'impresa, con le eccezioni previste dall'articolo 167, comma 6, del Tuir. Una volta rideterminato il reddito della controllata estera, è possibile individuare la quota degli utili della Cfc che deve essere imputata al soggetto controllante residente, in proporzione della partecipazione detenuta.

Se il soggetto residente non beneficia di aliquote agevolate ai fini Ires, l'imposta lorda gravante sui redditi della Cfc va calcolata applicando l'aliquota Ires del 33 per cento.

Come affermato nella risoluzione 43/2008, il reddito della Cfc imputato per trasparenza al soggetto residente va assoggettato a tassazione separata con aliquota del 33 per cento anche nel caso in cui la società residente non beneficia di alcun reddito da assoggettare ad aliquota agevolata o consegue una perdita di esercizio.

L'imposta netta va calcolata secondo le regole stabilite dall'articolo 165 del Tuir.

Il quadro RM va compilato con riferimento a ogni Cfc.

Costi black list

L'indeducibilità (articolo 110, comma 10, del Tuir) delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra le imprese residenti e quelle domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati si applica anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.

La disposizione può essere disapplicata, come previsto dal comma 11 dello stesso articolo 110, nel caso in cui l'impresa residente provi che:

le imprese o i professionisti esteri svolgono prevalentemente un'attività commerciale/professionale effettiva ovvero

che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Tali esimenti sono alternative nel senso che esse possono essere dimostrate dal contribuente in sede di controllo ovvero prima di porre in essere l'operazione, inoltrando all'Amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello antielusivo. In caso di accoglimento dell'istanza, la società sarà sollevata dall'onere di fornire in sede di accertamento la prova richiesta dall'articolo 110, comma 11, del Tuir, ai fini della deducibilità delle spese derivanti dall'operazione prospettata.

La facoltà riconosciuta dalla normativa non esclude l'onere del contribuente di dimostrare la concreta esecuzione dell'operazione.

In particolare, per ottenere il riconoscimento del costo della consulenza resa dal professionista black list, il contribuente deve dimostrare, mediante idonea documentazione, che:

con riferimento alla prima esimente (effettività dell'attività professionale), la prestazione è effettiva e connessa a un'attività, non estemporanea, ma radicata nello Stato a fiscalità privilegiata attraverso, ad esempio, una base fissa

con riferimento alla seconda esimente (effettivo interesse economico dell'operazione e concreta esecuzione della stessa), i motivi economici reali a fronte della decisione di avvalersi di prestazioni professionali rese da un soggetto domiciliato nel Paese a fiscalità privilegiata.

La valutazione dell'effettivo interesse dell'impresa deve avere riguardo all'apprezzabilità economico-imprenditoriale complessiva delle prestazioni. Nel caso, ad esempio, di una perizia, la prova dovrà avere a oggetto non solamente la dimostrazione della specificità o unicità della prestazione professionale commissionata ma anche altri elementi, quali l'entità del compenso richiesto per la citata prestazione.

Il costo della perizia va indicato nel rigo RF33 di Unico 2008 Società di capitali. Lo stesso costo dovrà essere riportato anche nel rigo RF55, nel caso in cui non operi l'indeducibilità. La mancata indicazione dello stesso non ne preclude la deducibilità, ma comporta l'irrogazione di una sanzione pari al 10% dell'importo (articolo 8 del Dlgs 471/1997).

Tassazione di gruppo

Le Entrate precisano che le perdite residue all'atto dell'interruzione anticipata del regime (o del mancato rinnovo dell'opzione alla scadenza del triennio) di tassazione di gruppo spettano, quale regola generale, al soggetto consolidante (articolo 124, comma 4, del Tuir).

Qualora i soggetti partecipanti al regime, optino per il criterio alternativo (articolo 13, comma 8, del Dm 9 giugno 2004) di attribuzione delle perdite residue ai soggetti "che le hanno prodotte", la ripartizione delle stesse dovrà essere espressamente indicata all'atto della comunicazione di avvio del regime di tassazione consolidata.

Resta indifferente, a tal fine, la circostanza che le perdite siano (in tutto o in parte) conseguenti all'applicazione delle rettifiche di consolidamento.

Perdite pregresse

In tema di perdite pregresse, le Entrate chiariscono che la normativa vigente esclude la possibilità da parte dei soci di una società partecipata di compensare i redditi attribuiti da quest'ultima con le perdite maturate nei periodi antecedenti l'opzione per il regime di tassazione in trasparenza.

La decorrenza delle nuove modalità di compensazione è stata fissata dal comma 23, articolo 2, Dl 262/2006, che ha previsto il divieto di compensazione con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente al 4 luglio 2006 e quindi nel caso di società partecipata con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a partire dal 2007.

Il regime trova applicazione alle perdite della società partecipante ante opzione trasparenza ancora disponibili indipendentemente dal periodo di formazione delle stesse.

Scioglimento agevolato

In materia di liquidazione agevolata, l'Agenzia chiarisce che il reddito relativo al periodo di liquidazione (2007) dichiarato nel 2008 è assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 10% prevista dalla Finanziaria 2008 che per incentivare gli scioglimenti agevolati.

L'accesso al regime agevolato è subordinato al rispetto dei termini di delibera dello stato di liquidazione tassativamente fissato dalla Finanziaria 2008.


Fonte: Agenzia Entrate

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