I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi l'intento (dichiarato nell'atto di acquisto) di destinare l'immobile a propria abitazione entro il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 76, D.P.R. n. 131/1986, per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio, con la conseguenza che quest'ultimo termine decadenziale inizia a decorrere dal momento in cui l'intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito, e quindi - poiché il termine a disposizione del contribuente non potrà mai essere più ampio di quello previsto per i controlli - al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 26/05/2008, n. 13491)
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» Agevolazioni prima casa: termine triennale per la verifica.
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