Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati nel proprio appartamento. I lavori sulle parti comuni, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, vanno considerate in modo autonomo. E' questo il principio fondamentale espresso nella risoluzione n. 206/E del 3 agosto 2007, alla luce delle nuove regole in materia introdotte dal Visco-Bersani.

La risoluzione scaturisce dall'istanza d'interpello con cui l'Amministrazione finanziaria è stata chiamata a rispondere su questioni riguardanti i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni di un edificio, a uso abitazione, avvenuti a cavallo degli anni d'imposta 2004 - 2006.

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997, e sue successive proroghe e modifiche, consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 31, legge n. 457/78, sulle singole unità immobiliari.

L'articolo 35, comma 35-quater, del Dl n. 223/2006, ha stabilito che, a decorrere dall'1/10/2006, il limite di 48mila euro, che costituisce il tetto massimo di spesa su cui è consentito calcolare la detrazione del 36 per cento, deve essere riferito alla singola abitazione e suddiviso, eventualmente, in base alla quota di proprietà tra gli aventi diritto.

La Finanziaria 2007 ha prorogato anche per l'anno in corso l'agevolazione, nel limite di 48mila euro per unità, ferme restando le altre condizioni ivi previste, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

Alla luce di quanto citato, per quanto riguarda il trattamento fiscale agevolativo per lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni nell'anno di imposta 2004, le interpretazioni dell'agenzia delle Entrate consideravano la detrazione collegata ai lavori condominiali del tutto autonoma (anche con riferimento ai limiti di spesa) da quella spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari; per quanto riguarda i lavori effettuati nell'anno 2005 - 2006, il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48mila euro, su cui calcolare la detrazione, a condizione che in relazione agli specifici lavori abbia attivato la procedura prevista dal regolamento approvato con Dm n. 41/1998, e sue successive modificazioni.

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