Una cooperativa edilizia che costruisce case "economiche" e "popolari" può beneficiare della riduzione del 50 per cento dell'imposta sostitutiva sui mutui fondiari anche quando il mutuo è concesso da una banca e non da un istituto di credito fondiario. E' quanto stabilisce la risoluzione n. 203/E dell'agenzia delle Entrate in risposta a un interpello presentato da una banca sulla base di una richiesta di una cooperativa per un finanziamento sotto forma di mutuo fondiario.

L'agevolazione prevista dall'articolo 19, comma 3, del Dpr n. 601 del 1973, spiega l'Agenzia, può essere concessa a condizione che sussistano i requisiti che la suddetta cooperativa risulti costituita ed effettivamente agisca nell'ambito dell'edilizia economica e popolare. Dunque, ai fini della concessione del beneficio fiscale, il fatto che a concedere il mutuo non sia un istituto fondiario al quale fa espresso riferimento l'articolo 19 comma 3, è ininfluente. E ciò in quanto le modifiche apportate nel 1993 al Testo unico bancario hanno eliminato la riserva a favore di determinai istituti di credito di concedere mutui fondiari attribuendo tale facoltà anche alle banche.

In pratica, il requisito per l'agevolazione è che la cooperativa deve perseguire lo scopo - risultante dallo statuto sociale - di costruire case che siano economiche e popolari e dunque dotate dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 48 e 49 del Rd n. 1165 del 1938.

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