E' applicabile il regime di esenzione Iva alle prestazioni assistenziali rese dalle "unità di strada" (ossia da veicoli appositamente attrezzati e con personale specializzato che si recano direttamente nei luoghi in cui si trovano persone bisognose) nei confronti di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 219/E.

L'interpello da cui è scaturito il documento di prassi era stato presentato da un Comune. In particolare, l'ente locale aveva chiesto, per l'appunto, se alle prestazioni assistenziali rese dalle "unità di strada" a soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale fosse applicabile il regime di esenzione, previsto dall'articolo 10, n. 27-ter), del Dpr n. 633 del 1972.

L'agenzia delle Entrate, partendo dalle disposizioni recate dall'articolo 132, n. 1, lettera g), della direttiva n. 206/112/Ce, in materia di esenzione dall'Iva per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, ha evidenziato che nel recepire la normativa comunitaria, l'articolo 10, n. 27-ter), del Dpr n. 633 del 1972, così come modificato dall'articolo 1, comma 312, della Finanziaria 2007, ha subordinato l'applicabilità dell'esenzione dall'Iva al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, "in comunità e simili"

le predette prestazioni devono essere rese in favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo

le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.

Per quanto riguarda, in particolare, le caratteristiche delle prestazioni che possono fruire dell'esenzione, su cui verteva l'istanza di interpello, nella risoluzione è stato osservato che la norma con la locuzione "e simili" consente l'applicazione dell'esenzione anche alle prestazioni assistenziali effettuate in luoghi diversi da quelli espressamente indicati, purchè a questi assimilabili.

Nel caso di specie, osserva l'agenzia delle Entrate, la peculiarità è data dal fatto che le prestazioni assistenziali non vengono rese nell'ambito di strutture stabilmente collocate nel territorio, ma attraverso strutture mobili attrezzate che svolgono attività assistenziali funzionalmente analoghe a quelle ambulatoriali o rese in comunità. La necessità di strutture mobili risponde all'esigenza di raggiungere zone a elevata frequentazione di persone appartenenti a particolari fasce di utenza, ricomprese tra quelle espressamente previste dalla norma, come, ad esempio, le "donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo", difficilmente assistibili nelle strutture tradizionali.

Conseguentemente l'Amministrazione ha ritenuto che alle prestazioni assistenziali rese dalle "unità di strada" nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10, n. 27-ter) del Dpr n. 633 del 1972 (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) possa essere applicato il regime di esenzione previsto dal medesimo articolo.

Per quanto riguarda i soggetti che devono effettuare le suddette prestazioni assistenziali, si ricorda che con la circolare n. 43/E del 2 novembre 2004, è stato precisato che il regime di esenzione previsto può estendersi alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese dagli enti e organismi individuati dalla stessa disposizione, comprese le Onlus, in favore delle categorie di soggetti svantaggiati indicate dalla stessa norma, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Fonte: Agenzia Entrate.

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