Nel 1992, dopo rilascio di regolare concessione edilizia, ho iniziato la  costruzione di una villetta unifamiliare ad uso "civile abitazione"   prevista su più livelli (scantinato -adibito a garage e locali di sgombero;  piano terra e primo piano -entrambi a carattere abitativo); sottotetto) e  per un'altezza fuori terra di 8 metri.  Nel 1996, dopo aver ultimato i  lavori relativi allo scantinato ed al piano terra lasciando al rustico il  primo piano ed il sottotetto) ho trasferito ivi la residenza della mia 
famiglia attribuendo inizialmente una rendita catastale presunta per il  pagamento ICI. Successivamente (nel 2003) su invito del catasto ho  provveduto all'accatastamento dell'immobile (interamente costruito per  l'intera volumetria prevista ed esternamente tutto definito) con le  seguenti categorie: C/6 per lo Scantinato; A/7 per il piano terra; F/4 per  il primo piano ed il sottotetto. Nel 2009, sempre su invito dell'Ufficio  del catasto, da verifica stato veniva confermata la categoria F/4 per primo  piano e sottotetto.Vorrei sapere, premesso che il primo piano è previsto essere congiuntamente  al piano terra a carattere abitativo, se i lavori di completamento dello  stesso siano relativi ad un nuovo immobile in corso di costruzione ovvero  lavori di completamento (e  quindi riconducibili alla ristrutturazione  edilizia) di un immobile gia esistente e regolarmente accatastato nel 2003.  La mia perplessità nasce dal fatto che essendo ab origine la concessione  rilasciata per la costruzione di una villetta unifamiliare destinata a  civile abitazione non si capisce come la parte già accatastata in categoria  F/4 possa identificarsi con un nuovo immobile in corso di costruzione (cui 
non può applicarsi la detrazione per ristrutturazione ediliza. Scusate se ho arzigogolato un pò ma volevo darvi più elementi possibili per  una migliore valutazione del caso.

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 25/5/19 10:11

Salve
La categoria F4 riguarda provvisoriamente gli immobili in corso di costruzione.
Non crediamo da quello che scrive che l'accatastamento provvisorio possa influire sul suo diritto alla detrazione fiscale se ciò non è previsto dalla legge.

 
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