
Il regime di esonero Iva disciplinato dal Dpr 633/1972 (articolo 34, comma 6) si applica ai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività , prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegato allo stesso Dpr. L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando, però, l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.
Fonte: Agenzia Entrate
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