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Il regime di esonero Iva disciplinato dal Dpr 633/1972 (articolo 34, comma 6) si applica ai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegato allo stesso Dpr. L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando, però, l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.

Fonte: Agenzia Entrate

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