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Ancora due settimane per presentare le domande di adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle. L’ultimo giorno utile fissato dalla legge per beneficiare della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio" è il 30 aprile 2019. 
 
Secondo gli ultimi dati forniti dall’Agenzia, sono circa 710mila le domande presentate dai contribuenti, di cui 605mila riguardano la “rottamazione-ter”, a cui si aggiungono circa 105mila istanze pervenute per il “saldo e stralcio”. Metà delle domande sono state inviate tramite i canali telematici (servizi web e pec).
 
Come fare domanda
I contribuenti che intendono aderire alla “rottamazione-ter” (articolo 3, Dl 119/2018) o al “saldo e stralcio” delle cartelle (articolo 1, commi da 184 a 198, legge 145/2018) possono inviare le domande:
  • direttamente online dal portale www.agenziaehttps://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ntrateriscossione.gov.it, con il servizio “Fai DA te”, disponibile nelle pagine del sito web dedicate rispettivamente ai due provvedimenti (Definizione agevolata 2018 e Saldo e stralcio). Il servizio può essere utilizzato sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password, ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito tramite Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps
  • dalla propria casella di posta elettronica certificata, compilando gli appositi moduli cartacei, DA -2018 per la “rottamazione-ter” e SA-ST per il “saldo e stralcio”, disponibili presso tutti gli sportelli e sul sito web dell’Agenzia. I modelli devono essere inviati all’indirizzo Pec della direzione regionale di riferimento indicata sui modelli, allegando una copia del documento di identità
  • delegando un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro, presente sul sito dell’Agenzia
  • presentando i modelli agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio. 
Nuovo prospetto informativo
Per sapere quali sono le cartelle e/o gli avvisi che possono essere “rottamati”, all’interno della pagina del portale dell’Agenzia dedicata alla Definizione agevolata 2018 e al Saldo e stralcio è disponibile il servizio per richiedere il prospetto informativo. Il documento, oltre all’elenco delle cartelle che rientrano nella “rottamazione-ter”, con l’indicazione dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora, è stato ampliato con una sezione in cui sono evidenziati quei debiti che possono anche essere oggetto di “saldo e stralcio”.
 
Cosa prevede la rottamazione-ter
La terza definizione agevolata delle cartelle è aperta a tutti i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, inclusi coloro che avevano aderito alle precedenti “rottamazioni” senza poi effettuare i pagamenti dovuti. Chi aderisce alla “rottamazione-ter” ha la possibilità di pagare le somme dovute in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
 
Cosa prevede il saldo e stralcio
La disciplina del “saldo e stralcio” delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di trovarsi in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Secondo la legge, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter, legge 3/2012). È possibile presentare richiesta di “saldo e stralcio” per i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Fonte: Agenzia Entrate

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