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In base a quanto stabilito dal "decreto-legge semplificazioni", infatti, chi, dopo aver aderito alla rottamazione-bis, non ha pagato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, può accedere alla rottamazione-ter, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. In questo caso, l’importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze: la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti otto il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (articolo 1-bis,  Dl 135/2018, che ha modificato l’articolo 3, comma 23, Dl 119/2018).

Fonte: Agenzia Entrate

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