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Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la direzione generale Cinema del Mibac comunica che sono disponibili ulteriori chiarimenti sul credito di imposta a favore del settore cinematografico. In particolare, le precisazioni riguardano la ristrutturazione o attivazione delle sale di proiezione e l’esecuzione di opere straniere in Italia.
 
Riguardo all’incentivo per la realizzazione nel nostro Paese di opere non made in Italy, e ai requisiti richiesti, la dg Cinema precisa che sono ammissibili:
  • le spese sostenute da imprese di produzione esecutive e di post-produzione italiane per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive o parti di esse non aventi il requisito della nazionalità italiana (articolo 19, comma 1)
  • le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane che non siano in possesso di quote di diritti sull’opera audiovisiva (articolo 20, comma 2).
 
Inoltre, rispetto alla versione precedente del vademecum, la direzione generale aggiunge che:
  • nell’ipotesi di trasferimento ad altro gestore della sala cinematografica o di fusione è necessario inviare tempestivamente una comunicazione all’Amministrazione seguendo le istruzioni del documento “Procedure” disponibile on line
  • in caso si eseguano contemporaneamente interventi di tipo strutturale e tecnologico, è possibile presentare un’unica richiesta di credito d’imposta dalla piattaforma DGCOL, selezionando l’opzione TCS – realizzazione, ripristino e aumento schermi
  • terminati gli interventi edilizi descritti nel “Piano dei costi”, per perfezionare la relativa richiesta di bonus, occorre presentare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, solo se è prevista l’apertura di Scia o Dia per il tipo di ristrutturazione o costruzione effettuata, e la certificazione rilasciata dai tecnici che hanno eseguito i lavori, se prevista dalla normativa. In alternativa, il rappresentante legale del soggetto che chiede il credito d’imposta deve presentare un’autocertificazione con la quale attesta che i lavori edili realizzati non prevedono l’apertura di Scia o Dia o il rilascio di certificazioni tecniche
  • la firma digitale è obbligatoria per tutte le autodichiarazioni del richiedente e per la certificazione sull’effettività delle spese sostenute (articolo 12, comma 2, lettera b), Dm “Tax credit cinema”), opzionale per altre certificazioni rilasciate da terzi.
Fonte: Agenzia Entrate

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