il mio quesito riguarda l'intercambiabilità di DDT e CMR per cessioni di  carattere nazionale (carico e consegna in Italia). Da quanto apprendo dalla  Circolare del 16/09/1996 n. 225 "ai fini della fatturazione differita, è  equiparabile al DDT qualsiasi altro documento (lettera di vettura, polizza 
di carico...) purchè contenga gli elementi menzionati nel DPR472/96. Il CMR  non è espressamente menzionato, tuttavia la mia interpretazione va nella  direzione di poter sostituire i due documenti.
Potrei avere la vostra opinione?

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 19/4/19 08:33

Salve
La circolare prevede la sostituibilità del DDT con altri documenti che contengano gli stessi elementi dello stesso.
Il CMR non è espressamente previsto ma l'elenco riportato nella stessa circolare non è esausitivo.
Quindi a parere dello scrivente se lo stesso riporta gli elementi del DDT è possibile la relativa intercambialità

 
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