I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (ad esempio, autisti e giardinieri) e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane) sono deducibili dal datore di lavoro per la sola parte rimasta a suo carico. Pertanto, non è deducibile la quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. Si ricorda che l’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro all'anno (articolo 10, comma, 2, Tuir).

Fonte: Agenzia Entrate

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