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Nel corso dell’iter parlamentare del Dl 135/2018 (di seguito “decreto”) sono state introdotte numerose e significative novità, anche e soprattutto in ambito tributario. Ne è scaturito un provvedimento molto più corposo e articolato rispetto a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018.

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali disposizioni di natura fiscale (i riferimenti normativi indicati sotto i titoli dei paragrafi si riferiscono agli articoli e ai commi del decreto).


Terzo settore
(articolo 1, commi 8-bis e b-ter, e articolo 11-sexies, commi 1 e 2)
Il decreto interviene sulla disciplina degli enti del Terzo settore attraverso una serie di disposizioni che incidono sulla relativa tassazione e sul perimetro soggettivo di riferimento del comparto no profit.

Tassazione degli enti del Terzo settore
Innanzitutto, vengono modificate alcune norme recentemente introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018). Quest’ultima (articolo 1,comma 51) ha abrogato l'articolo 6, Dpr 601/1973, in base al quale l’Ires è ridotta alla metà nei confronti di:
  • enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza
  • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali
  • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione
  • istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società in house, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Lo stesso articolo 6 prevede inoltre che la riduzione:
  • compete a condizione che gli enti abbiano personalità giuridica
  • non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
  • agli enti religiosi (previsti dall’articolo 4, comma 3, Dlgs 117/2017 - Codice del Terzo settore) iscritti nel Registro, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate dall’articolo 5 del Codice).

A seguito di questa abrogazione, quindi, a partire dal 1° gennaio 2019 gli enti in questione avrebbero dovuto essere assoggettati all’Ires in misura piena. A conferma di ciò, il successivo comma 52prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 deve essere effettuata considerando come imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione delle nuove disposizioni.

Il Dl 135/2018 interviene proprio sulle disposizioni della legge di bilancio 2019 appena ricordate e, in primo luogo, prevede che l’abrogazione dell’articolo 6, Dpr 601/1973, decorre non dal 1° gennaio 2019, bensì dal periodo d’imposta di prima applicazione delle specifiche “misure di favore” che il legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione. Infatti, in base al nuovo comma 52-bis, inserito nell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, tali “misure di favore” per i soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà devono essere individuate da “successivi provvedimenti legislativi”, assicurando il rispetto del diritto europeo e il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.
Ne consegue che, fino a quando non saranno operative queste ulteriori “misure di favore”, la riduzione alla metà dell’Ires prevista dall’articolo 6, Dpr 601/1973 continuerà a essere pienamente operativa.

Inoltre, in virtù del rinvio dell’abrogazione della riduzione Ires, viene previsto il divieto di cumulo di questo beneficio con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale (“mini-Ires”) prevista dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 28-34).

Terzo settore ed ex Ipab
Da segnalare anche le modifiche che il decreto apporta alla disciplina del Terzo settore in relazione agli ex Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza).
In primo luogo, viene modificato l’articolo 4, comma 3, Dlgs 112/2017 (Disciplina in materia di impresa sociale), in base al quale le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale.
Con le modifiche in esame si prevede che il divieto non opera per le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pa.

In secondo luogo, viene modificato l’articolo 4, comma 2, Dlgs 117/2017, che detta l’elenco dei soggetti che “non sono enti del Terzo settore”. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto, le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex Ipab) sono escluse dall’ambito di applicazione del ricordato comma 2 e, pertanto, vengono incluse nel novero degli enti del Terzo settore.

Fonte: Agenzia Entrate

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