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Disposizioni relative alle “definizioni agevolate”
(articolo 1-bis)
Il decreto modifica alcuni aspetti della disciplina delle varie tipologie di definizione agevolata recentemente introdotte nel nostro ordinamento.

Modifiche alla rottamazione-ter 
Innanzitutto, si interviene sulla disciplina della definizione agevolata 2018, prevista dal Dl 119/2018, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter).
A tal fine, si consente l’accesso alla definizione agevolata anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi (cfr previgente articolo 3, comma 23, Dl 119/2018) e cioè ai contribuenti che non hanno integralmente versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per la rottamazione-bis (definizione agevolata 2017, prevista dal Dl 148/2017).
A questi contribuenti, quindi, viene data la possibilità di rientrate nella rottamazione-ter a patto che versino le somme dovute:
  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
  • ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Modifiche alla definizione agevolata dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue
In secondo luogo, il decreto incide sulla disciplina della “rottamazione” dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali Ue e di Iva riscossa all’importazione (cfr articolo 5, Dl 119/2018).
Le novità riguardano le scadenze dei versamenti: resta confermato che il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019 e che la seconda rata scade il 30 novembre 2019, mentre le restanti rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
Rispetto alla disciplina previgente, quindi, sono state aggiunte due rate, quelle del 28 febbraio e del 31 maggio.

Modifiche al saldo e stralcio
Infine, il decreto interviene anche sulla disciplina della definizione agevolata dei debiti a favore dei contribuenti che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica introdotta dalla legge di bilancio 2019 (“saldo e stralcio” – cfr articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018).
Le modifiche riguardano l’ipotesi in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, ma successivamente l’agente della riscossione abbia riscontrato la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica oppure la presenza di debiti diversi da quelli definibili.

Con le disposizioni in esame si stabilisce che l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione di adesione, ove definibili con la “rottamazione-ter” (articolo 3, Dl 119/2018), sono automaticamente inclusi in questa definizione agevolata e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse.
La prima di queste rate, pari al 30% delle somme dovute, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Rispetto alla versione previgente della norma, quindi, sono state aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio.

Si specifica, inoltre, che nelle stesse ipotesi descritte sopra, limitatamente ai debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato entro il 7 dicembre 2018 l’integrale pagamento delle somme dovute e che, per tale motivo, non possono essere definiti secondo le regole della rottamazione-ter, con conseguente improcedibilità della dichiarazione di adesione eventualmente presentata, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate: la prima, di ammontare pari al 30%, con scadenza 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. A partire dal 1° dicembre 2019, peraltro, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.

Regime forfettario
(articolo 1-bis)
Novità in arrivo anche per l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario (introdotto dalla legge di stabilità 2015).
Si ricorda che tra coloro che non possono avvalersi del regime rientrano anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori di lavoro (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, legge 190/2014).
Orbene, da questa ipotesi di non applicabilità del regime forfettario vengono espressamente esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.

Iperammortamento
(articolo 3-quater, comma 4)
Nell’ambito della disciplina dell’iperammortamento (all’articolo 1, comma 9, legge 232/2016), si stabilisce che, per l’applicazione del beneficio, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (indicati nell'allegato A annesso alla legge), si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
Inoltre, si precisa che rimane ferma la rilevanza della scaffalatura per la determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano
(articolo 4-bis)
Nell’ambito delle norme che prevedono l’assegnazione di speciali erogazioni a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo il 18 gennaio 2017, presso l’hotel Rigopiano di Farindola, si stabilisce espressamente che le elargizioni in questione sono esenti da ogni imposta o tassa.

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie
(articolo 9-bis, comma 2)
In materia di fatturazione elettronica, si estende l’ambito di operatività della disposizione contenuta nell'articolo 10 bis Dl 119/2018, come modificato dalla legge di bilancio 2019. Quest’ultimo articolo prevede che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono oggetto dell’obbligo di invio.
In virtù delle modifiche apportate dal decreto in esame, il divieto si applica anche a coloro che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Regime Iva delle cessioni di apparecchi elettronici
(articolo 11-bis, commi 11-15)
Con l’obiettivo di contrastare fenomeni illeciti nel settore della commercializzazione, tramite piattaforme online, di determinate tipologie di beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), viene introdotta una specifica disciplina antielusione e antievasione Iva.
Queste in sintesi, le novità:
  • se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni
  • se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Ue a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni
  • per l’applicazione delle disposizioni appena ricordate, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo
  • il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve conservare la documentazione relativa alle vendite
  • la documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Ue in cui le cessioni sono imponibili di verificare che l’Iva sia stata contabilizzata in modo corretto. Inoltre, essa, su richiesta, va messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e va conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata
  • il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

Come si legge nel Dossier del 30 gennaio 2019 del Servizio studi della Camera dei deputati, contenente le Schede di lettura del decreto in esame, le nuove norme sono indirizzate “ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i beni in questione (in riferimento ai quali il versamento dell’Iva è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge (cfr articolo 17, commi 5 e 6, Dpr 633/1972), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione”. Questi soggetti, quindi, non sono parti della transazione e a essi non si applica il meccanismo dell’inversione contabile. Tuttavia, “per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni. Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile”.

Fonte: Agenzia Entrate

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