In linea generale, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). La deducibilità di un onere è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: deve rientrare fra quelli tassativamente previsti dalla legge; deve risultare da idonea documentazione; deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento e nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell’interesse di altri soggetti (familiari a carico e non fiscalmente a carico). Nel caso oggetto del quesito, le spese sostenute dalla moglie superstite corrispondono a un suo interesse specifico e personale, dato che il versamento dei contributi è finalizzato al conseguimento della pensione di reversibilità. Pertanto, il coniuge superstite può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati, nella misura effettivamente sostenuta, al netto delle eventuali sanzioni e degli interessi moratori.

Fonte: Agenzia Entrate

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