Il bonus mobili, sebbene abbia come presupposto indispensabile la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è una detrazione autonoma, la cui disciplina non prevede il trasferimento dell’agevolazione (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Pertanto, in caso di morte del contribuente, non si applica la disposizione prevista dal comma 8 dell’articolo 16-bis, Tuir (che, con riguardo al bonus ristrutturazioni prevede espressamente il trasferimento all’erede), e il bonus, non utilizzato in tutto o in parte, non passa agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

Fonte: Agenzia Entrate

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