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Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef sono state pubblicate le risposte ai quesiti presentati nel corso del webinar svoltosi lo scorso 22 febbraio 2018 dal titolo "Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti".

Credito d'imposta spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
Tra i chiarimenti offerti si segnala quello secondo cui il credito d'imposta formazione, pur ricollegandosi agli obiettivi del "Piano Nazionale Impresa 4.0", è comunque indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche del super e dell'iper ammortamento.

Inoltre, è stato ribadito che il credito d'imposta è indirizzato a tutte le imprese e, pertanto, ne possono usufruire anche le imprese artigiane e quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Sotto il profilo procedurale, il dipartimento evidenzia che, avendo il beneficio natura di incentivo automatico, il diritto dell'impresa a fruirne matura al sostenimento delle spese agevolabili e, quindi, non sarà prevista un'istanza di accesso. Tuttavia, eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d'imposta potranno essere previsti dal decreto di attuazione.

Infine, è stato sottolineato che a breve sarà pubblicato il decreto di attuazione.

Tari
In materia di Tari, sono state fornite ulteriori informazioni sulla circolare n.1D/f del 20 novembre 2017 relativa al calcolo della parte variabile della tariffa e illustrate le linee guida interpretative sui fabbisogni standard pubblicati sul sito internet del dipartimento.

Tra i diversi aspetti presi in considerazione vi è quello delle modalità di calcolo della Tari nel caso di un contribuente che possiede diverse pertinenze, ad esempio più garage. Sul punto, il dipartimento ha chiarito che in materia di Tari non è applicabile il criterio limitativo delle pertinenze previsto esclusivamente per l'Imu. In tal caso, infatti, è necessario fare riferimento all'articolo 817 c.c., in base al quale "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima" e, quindi, verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Pertanto, se i garage sono tutti pertinenze dell'abitazione, questi devono essere considerati nell'ambito delle utenze domestiche.

Altra questione affrontata è stata quella della modalità di ripartizione della parte fissa e della parte variabile nel caso in cui nella stessa unità immobiliare siano presenti due nuclei familiari.
A tal proposito, il dipartimento ricorda che, ai fini Tari, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (articolo 1, comma 642, legge 147/2013). Inoltre, l'articolo 17 del Prototipo del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tares" prevede che per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Alla luce delle norme appena richiamate, il dipartimento chiarisce che, poiché a ogni utenza corrisponde un'unica obbligazione tributaria e tenuto conto del principio di solidarietà operante rispetto ai vari occupanti di uno stesso immobile, anche nel caso in cui vi siano due o più nuclei familiari, la ripartizione della somma dovuta a titolo di Tari fra i diversi nuclei è rimessa alla mera volontà dei soggetti che occupano l'immobile.

Fonte: Agenzia Entrate

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