Venerdì 16 marzo ultimo giorno|per il saldo Iva senza interessi
Mancano solo tre giorni alla scadenza del 16 marzo, termine ultimo per il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2017 senza maggiorazione e interessi.
Si può pagare in un’unica soluzione oppure a rate, nel qual caso il termine del 16 marzo vale per la prima frazione di pagamento.
Su ciascuna rata successiva, si dovrà però aggiungere lo 0,33% mensile, a titolo di interesse.
Tuttavia, sono previste anche ipotesi di differimento, che offrono diverse possibilità di appello per effettuare il pagamento del saldo Iva annuale in extremis.
 
Versamenti e rateizzazione
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Ricordiamo che la dichiarazione Iva, relativa all’anno 2017, deve essere present ata con l’apposito modello entro il 30 aprile 2018
 
È possibile pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione oppure a rate (articolo 20 Dlgs 241/1997). Nel secondo caso, le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento unico, ossia entro il 16 marzo.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% mensile, per cui sulla seconda rata ci sarà un aumento dello 0,33%, mentre sulla terza rata dello 0,66% e così via.
 
Scadenza differita
Il termine del 16 marzo può essere posticipato fino alla data di scadenza prevista per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, ossia al 30 giugno (2 luglio per quest’anno, dato che il 30 giugno cade di sabato), pagando però una maggiorazione dello 0,40%, a titolo d’interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articolo 6, comma 1, e articolo 7 comma 1, lettera b, Dpr 542/1999).
Il 2 luglio è la dead line anche per i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare, senza tener conto dei diversi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
La maggiorazione dello 0,40% si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
 
Ulteriore slittamento
E ancora, è possibile avvalersi di un ulteriore differimento della scadenza del saldo Iva (come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.73/2017): infatti, è possibile versare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap, ossia entro i trenta giorni successivi al 30 giugno 2018 (applicando sulla somma dovuta, al netto delle compensazioni, gli ulteriori interessi dello 0,40%).
Peraltro, come già anticipato, quest’anno il 30 giugno cade di sabato e, quindi, il termine slitta al 2 luglio. Il calendario, quindi, la fa da padrone: aggiungendo trenta giorni al 2 luglio, infatti, la scadenza slitterebbe al 1° agosto, finendo proprio nel periodo di sospensione estiva (1° - 20 agosto) di tutti gli adempimenti fiscali, versamenti compresi (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006). Pertanto, in questo caso, si determina un ulteriore differimento al 20 agosto della scadenza del saldo Iva 2017.
 
In sintesi
Il contribuente può chiudere in conti con l’Iva 2017:
  • versando in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33%mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • versando, in un’unica soluzione, entro il 2 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzando con maggiorazione, prima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo epoi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • il 20 agosto 2018, maggiorando ancora l’importo da versare (già comprensivo degli interessi da marzo a giugno pari all’1,60%, cioè 0,40% per quattro mesi o frazione), di un ulteriore 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Come si versa
Il versamento deve essere effettuato con F24 in modalità telematiche. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale vanno presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Sul modello di pagamento deve essere indicato il codice tributo “6099”. In caso di rateizzazione, gli interessi vanno invece identificati con il codice “1668”.
 
Sanzioni
Le violazioni delle norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni di natura sia amministrativa sia penale.
 
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva, è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà; quest’ultima, peraltro, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, e fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997).
 
Dal punto di vista penale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre), l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-ter Dlgs 74/2000).

Fonte: Agenzia Entrate

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